Produzioni tardive e sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali (Cass. pen. Sez. I n. 12694 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riesame delle misure cautelari personali, il pubblico ministero può produrre documenti ulteriori anche nel corso dell’udienza, purché tale iniziativa non si traduca in un’elusione del termine perentorio di dieci giorni per la decisione e resti garantita alla difesa la possibilità di chiedere un termine a difesa. Qualora il pubblico ministero produca in udienza nuovi elementi probatori a carico, il tribunale è tenuto — su richiesta dell’indagato — a concedere un termine a difesa, la cui congruità va calibrata sulla scansione accelerata del procedimento, in modo da consentire la decisione entro il termine di cui all’art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., a pena di inefficacia della misura. Il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o l’assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito.
Il Fatto
Con ordinanza del 12 agosto 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino applicava la misura degli arresti domiciliari nei confronti di un indagato, gravemente indiziato del reato di cui all’art. 423-bis commi 1, 2 e 3 cod. pen., per avere appiccato il fuoco a vegetazione, cagionando un vasto incendio che interessava tre ettari di terreno e aree con presenza di edifici e abitazioni. Il Tribunale del riesame di Napoli, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza genetica, respingendo l’eccezione di tardività del deposito della relazione tecnica del consulente del pubblico ministero, avvenuto in udienza, e ritenendo sussistente il quadro indiziario e le esigenze cautelari. Avverso tale ordinanza l’indagato proponeva ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di doglianza.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente enunciato i limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali: il controllo è circoscritto alla violazione di specifiche norme di legge o alla mancanza o manifesta illogicità della motivazione, senza possibilità di intervenire nella ricostruzione dei fatti o di sostituire l’apprezzamento del giudice di merito. In tale prospettiva, il ricorso che si limiti a prospettare una diversa valutazione delle risultanze è da ritenersi inammissibile.
Quanto al primo motivo, concernente il deposito tardivo della relazione tecnica, la Corte ha richiamato il principio per cui nel procedimento di riesame il pubblico ministero può produrre documenti ulteriori anche in udienza, purché non ne derivi l’elusione del termine perentorio di dieci giorni per la decisione. Gli atti di indagine sopravvenuti rispetto all’ordinanza genetica possono essere apprezzati dal Tribunale, senza incidere sulla decorrenza del termine di cui all’art. 309 cod. proc. pen., e la difesa ha la facoltà di richiedere un termine a difesa per replicare. Nel caso di specie, la garanzia doveva ritenersi rispettata, non risultando che la difesa avesse richiesto un termine per l’esame dell’atto depositato; il motivo è stato pertanto ritenuto manifestamente infondato.
I motivi concernenti la qualificazione dell’area come boschiva e la sussistenza dell’elemento oggettivo del reato sono stati giudicati inammissibili in quanto meramente confutativi. Il Tribunale aveva fornito una motivazione ampia e coerente, fondata sulle conclusioni del consulente del pubblico ministero e avendo motivatamente disatteso le deduzioni del consulente di parte. Le doglianze difensive, risolvendosi nella richiesta di una rivalutazione del merito e di una diversa lettura del materiale probatorio, si ponevano al di fuori dei limiti del sindacato consentito in sede di legittimità.
Parimenti inammissibili sono stati ritenuti i motivi relativi alle esigenze cautelari, alla proporzionalità della misura e alla richiesta di misure alternative, nonché quello concernente la mancata autorizzazione a recarsi al lavoro. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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