Dolo alternativo nell’omicidio tentato e limiti del sindacato di legittimità (Cass. pen. Sez. 1 n. 12695 del 07.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio tentato, il dolo non deve necessariamente corrispondere al dolo intenzionale, ossia allo scopo finale ed esclusivo dell’azione, ma può manifestarsi nella forma del dolo diretto, quale cosciente volontà di porre in essere una condotta idonea a provocare, con certezza o alto grado di probabilità secondo le regole di comune esperienza, la morte della persona verso cui la condotta stessa si dirige. Rientra nel dolo diretto il dolo alternativo di lesioni o di morte, che è compatibile con il tentativo. È inammissibile, per genericità ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il ricorso che ripropone acriticamente le censure già esaminate nel merito e che sollecita la Corte a una non consentita rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Catania ha confermato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di un indagato, gravemente indiziato di concorso in resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio. La vicenda trae origine dalla condotta dell’indagato che, alla guida di un veicolo provento di furto, alla vista dei Carabinieri intervenuti per il controllo, non si era fermato e aveva lanciato l’auto in velocità contro un operante postosi davanti al mezzo, riuscendo poi a fuggire mentre i militari esplodevano colpi d’arma da fuoco.
Avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo l’insussistenza della gravità indiziaria in ordine all’elemento soggettivo del tentato omicidio e il vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza del dolo omicidiario, prospettando che la condotta fosse volta esclusivamente alla fuga e non all’investimento dei militari.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha preliminarmente rilevato una causa di inammissibilità del ricorso, individuata nella genericità dei motivi, ai sensi del combinato disposto dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. I motivi, infatti, riproponevano acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, senza confrontarsi in modo puntuale con la decisione impugnata, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sezioni Unite n. 8825 del 2016).
La Corte ha altresì precisato che, in tema di giudizio di legittimità, sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 2020). Nel caso di specie, le censure, incentrate sulla contestazione della posizione degli operanti e sull’angolazione dei colpi esplosi, si risolvevano in una mera prospettazione alternativa dei fatti, sollecitando un sindacato non consentito.
Nel merito, la Corte ha condiviso il ragionamento del Tribunale che, per accertare l’animus necandi, aveva valorizzato l’idoneità dell’azione, apprezzata in concreto con prognosi ex post ma riferita alla situazione ex ante, considerando la massa del veicolo, la velocità, la strada stretta e la posizione del carabiniere. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui il controllo del ragionamento probatorio sul dolo si svolge attraverso una duplice valutazione: l’assenza di vizi logici e la corretta qualificazione giuridica del coefficiente psicologico individuato.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ha affermato che il Tribunale aveva correttamente identificato nel dolo alternativo di lesioni o di morte il coefficiente psicologico della condotta. Tale forma, per costante giurisprudenza, è una manifestazione del dolo diretto: non è necessario che l’evento morte sia voluto come unica e certa conseguenza, essendo sufficiente che sia previsto e voluto come conseguenza altamente probabile, anche in via alternativa all’evento di lesioni (cfr. Sez. 1, n. 47339 del 2024; Sez. 1, n. 29611 del 2022). Il dolo alternativo è stato ritenuto pacificamente compatibile con il tentativo (cfr. Sez. 1, n. 27620 del 2007; Sez. 1, n. 43250 del 2018).
La Corte ha quindi escluso che il dolo nel tentato omicidio debba corrispondere al dolo intenzionale, ossia allo scopo finale ed unico dell’azione, potendo coesistere l’intento di fuggire con la consapevolezza dell’alta probabilità di nuocere alle persone poste sulla traiettoria. Ha infine rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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