Interrogatorio preventivo e deroga per pluralità di titoli cautelari (Cass. pen. Sez. II n. 12034 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, allorché la richiesta del pubblico ministero riguardi più titoli di reato e taluno soltanto di essi consenta la deroga all’interrogatorio preventivo ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., il giudice non può procedere separatamente per singole contestazioni né frammentare artificiosamente le richieste. Egli deve provvedere sulla richiesta complessiva seguendo lo schema procedimentale imposto dal titolo di reato che fonda la deroga alla regola generale. Il vaglio sulla sussistenza dei presupposti derogatori è demandato al giudice, che lo opera mediante una valutazione unitaria del materiale investigativo, strumentale alla scelta del modulo procedimentale ma non pregiudizievole di quella finale. L’erronea diagnosi sull’effettiva ricorrenza dell’aggravante dell’uso dell’arma, che abbia fondato la scelta di omettere l’interrogatorio, determina la nullità del provvedimento genetico ex art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il ricorrente era attinto da custodia cautelare in carcere adottata dal GIP per gravi indizi in ordine a vari fatti di furto, ricettazione e rapina, uno dei quali aggravato dall’uso dell’arma. Il Tribunale del riesame respingeva l’istanza, rigettando le eccezioni di nullità dell’ordinanza genetica per difetto di autonoma motivazione e per mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo.
Il ricorrente deduceva in cassazione la manifesta illogicità della motivazione, censurando il controllo operato dal Tribunale e la valenza indiziaria attribuita alle dichiarazioni della persona offesa. La questione centrale investe la portata della deroga all’interrogatorio preventivo quando la richiesta cautelare abbia ad oggetto una pluralità di titoli di reato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla legge n. 114/2024, che ha introdotto l’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen. e i commi da 1-quater a 1-novies dell’art. 291 cod. proc. pen. Il nuovo modulo impone l’interrogatorio preventivo, salvo che sussistano le esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e b), ovvero il pericolo di reiterazione per le categorie di reati ivi indicate. Il Collegio richiama la sentenza n. 5548 del 09.01.2025, Marangio, che ha ritenuto l’obbligo applicabile alle richieste pendenti.
Il passaggio decisivo riguarda l’ipotesi, prevalente, di provvedimenti cautelari adottati per più titoli, taluno soltanto riconducibile tra quelli che consentono la deroga. Il legislatore ha disciplinato il caso semplice del destinatario unico e del reato unico, lasciando una lacuna che non può essere colmata con una artificiosa frammentazione delle richieste. Il giudice deve procedere sulla richiesta complessiva seguendo lo schema imposto dal titolo che fonda la deroga.
La ratio è nella tutela della riservatezza delle indagini e nell’esigenza di preservare l’adozione della misura “a sorpresa”, esigenza già riconosciuta dal legislatore per i reati di particolare gravità. Il Collegio conforta l’esito con l’analogia rispetto all’art. 297, comma 3, cod. proc. pen., che commisura i termini all’imputazione più grave, e alla disciplina della proroga delle indagini ex art. 406, comma 5-bis, cod. proc. pen., dove la specialità attiene al procedimento e non al singolo reato.
Quanto al vaglio demandato al giudice, la Corte ribadisce che il principio della domanda non impedisce di qualificare diversamente il fatto né di ravvisare esigenze ulteriori rispetto a quelle prospettate dall’accusa. Sul caso concreto, il Tribunale non ha superato l’obiezione difensiva: la disponibilità della bomboletta di spray era frutto di una soggettiva impressione della persona offesa, senza riscontri sulla reale natura dell’oggetto. La semplice simulazione della disponibilità di un’arma non integra l’aggravante. Poiché l’effettiva ricorrenza dell’aggravante aveva fondato la scelta di omettere l’interrogatorio preventivo, la Corte annulla l’ordinanza e rinvia al Tribunale di Brescia.
Nota della Redazione
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