Programmazione dei controlli della Sezione di controllo per il 2024 (Corte dei Conti Sez. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 3 del 26.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il programma annuale delle attività di controllo della Sezione regionale della Corte dei conti costituisce adempimento imprescindibile per l’esercizio delle funzioni di controllo, ai sensi dell’art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975, come novellato dal d.lgs. n. 125 del 2003. Esso assolve una funzione di trasparenza verso le amministrazioni controllate in ordine all’oggetto e alle modalità degli adempimenti istruttori e, al tempo stesso, si pone come strumento attuativo della funzione ausiliaria svolta dalla Sezione nei confronti degli organi esponenziali delle comunità. Nell’ambito dei programmi annuali dalla stessa deliberati la Sezione esercita il controllo sulla gestione, anche sulla base delle richieste della Regione. La delimitazione del perimetro dei controlli in corso di gestione deve contemperare la rilevanza dei settori di intervento con le risorse umane disponibili, privilegiando modalità istruttorie improntate al dialogo e al contraddittorio.

Il Fatto

La Sezione di controllo della regione Friuli Venezia Giulia, in adunanza plenaria, adotta il programma delle attività di controllo per l’anno 2024, al termine di un percorso di raccolta e ponderazione delle esigenze di intervento sul territorio regionale. La decisione interviene dopo l’approvazione della programmazione nazionale dei controlli e delle analisi della Corte dei conti e del programma della Sezione Autonomie per il medesimo anno.

Il provvedimento non risolve una controversia tra parti, ma definisce il perimetro degli accertamenti che la Sezione svolgerà nei confronti degli enti e dei soggetti individuati dalla normativa di attuazione dello Statuto speciale, secondo un ordine di priorità dichiarato.

La Motivazione della Corte

La Sezione muove dalla qualificazione del programma annuale come passaggio ineludibile per l’esercizio delle funzioni di controllo. Il documento allegato, parte integrante della deliberazione, assicura la pubblicità degli oggetti del controllo di gestione e dei successivi esiti di referto destinati agli organi esponenziali delle comunità.

Sul piano ordinamentale, la Corte ricorda che l’attività si esplica nei confronti dei soggetti individuati dall’art. 33 del d.P.R. n. 902 del 1975 e si declina secondo la disciplina del controllo contabile, in applicazione del rinvio dinamico contenuto nell’art. 58 dello Statuto regionale. Vengono distinti i controlli obbligatori e ricorrenti in ogni esercizio — parifica del rendiconto regionale, dichiarazione di affidabilità, relazione sulle coperture delle leggi di spesa, rendiconti dei gruppi consiliari — dai controlli obbligatori ma non ricorrenti e non programmabili, dipendenti da eventi esterni o da decisioni degli enti. Residuano i controlli soggetti a programmazione annuale, per la necessità di individuare preventivamente campioni o segmenti di attività, come il controllo sugli equilibri finanziari degli enti locali e il controllo di gestione ex art. 3 della legge n. 20 del 1994.

Il documento dedica ampio spazio all’attuazione del PNRR, i cui interventi di realizzazione concreta assumono carattere prioritario per lo sviluppo della comunità regionale. La Sezione individua nel controllo in corso di gestione lo strumento naturalmente correlabile agli interventi finanziati con fondi del Piano, per la sua attitudine alla correzione tempestiva delle criticità. In questa prospettiva privilegia il ricorso diretto alle banche dati e il dialogo istruttorio, con redazione di verbali degli incontri anche in videoconferenza a garanzia della trasparenza.

Quanto agli enti locali, considerata conclusa la prima fase applicativa dell’armonizzazione contabile e rilevata l’assenza di enti in dissesto o in squilibrio, la Sezione limita l’attività istruttoria a un numero circoscritto di enti nei quali sono emerse criticità. Sul sistema sanitario regionale prosegue il controllo finanziario su tutti gli enti del servizio sanitario, con un esperimento di sistematizzazione degli esiti dei diversi controlli. Per i controlli in corso di gestione sugli interventi PNRR degli enti locali, la scelta ricade prioritariamente su enti che avevano manifestato difficoltà di spesa e che risultano attuatori di interventi di ammontare significativo.

In esito a tali valutazioni la Sezione individua i controlli da effettuare nel 2024, disponendo la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio delle autonomie locali, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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