Conto giudiziale del contabile interno: sostituto non è sub-agente (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 27 del 07.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il contabile interno che, per congedo, permesso, malattia o altra causa, affidi il servizio del proprio ufficio ad altra persona non interrompe la propria gestione: il sostituto non assume la qualità di agente contabile secondario e non è tenuto alla presentazione di un autonomo conto giudiziale. Ne deriva che il conto reso dal titolare è formalmente regolare anche senza l’allegazione dei conti dei soggetti che lo hanno sostituito. Sul piano sostanziale, accertato il mancato riversamento delle somme riscosse, il giudice contabile non può pronunciare il discarico e condanna l’agente al pagamento della differenza, maggiorata degli interessi legali dal deposito della sentenza sino al soddisfo. La pronta attivazione dell’agente per il versamento di quanto richiesto dall’ente giustifica la compensazione delle spese.

Il Fatto

Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale reso dall’agente contabile del Comune di Amandola, incaricato della riscossione dei diritti per il rilascio delle certificazioni anagrafiche e delle carte d’identità per l’esercizio 2019. Il conto, presentato dall’agente nel gennaio 2020, esponeva somme riscosse e riversate in tesoreria di importo coincidente.

In sede di parifica il Comune dichiarava la non regolarità del conto, per un importo non riportato nel registro dei diritti di segreteria, evenienza confermata dalla delibera consiliare di approvazione del rendiconto. Il Magistrato istruttore, con relazione, ha prospettato profili di irregolarità formale, per mancata allegazione dei conti di altri soggetti nominati, e sostanziale, per ammanchi in alcuni mesi. L’agente si è costituito chiedendo il discarico.

La Motivazione della Corte

La Sezione esamina anzitutto il profilo formale. Secondo l’istruttoria, il conto sarebbe irregolare per omessa allegazione dei conti giudiziali dei soggetti indicati come agenti contabili secondari, nominati con delibera di Giunta e, in un caso, richiamati nella determina di parifica.

Il Collegio non condivide tale prospettazione. I soggetti richiamati, come si evince dai rispettivi provvedimenti di nomina, non hanno assunto il ruolo di sub-agenti: si sono limitati a svolgere attività in funzione sostitutiva del titolare, operante in caso di assenza. Trova applicazione l’art. 612, ultimo comma, del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, secondo cui, se per congedo, permesso, malattia o altra causa l’agente affidi sotto la propria responsabilità il servizio ad altra persona, ancorché accettata dall’autorità competente, non si interrompe la durata della gestione e il contabile deve ricomprendere nel proprio conto anche il periodo di sostituzione.

Ne consegue che i sostituti non erano tenuti alla presentazione del conto e che il conto reso dall’agente deve ritenersi, dal punto di vista formale, regolare.

Passando al merito, la documentazione trasmessa dal Comune evidenzia che gli importi indicati come riscossi presentano in realtà ammanchi in più mesi del 2019. La relazione istruttoria dà inoltre atto di un versamento parziale effettuato dall’agente, con residuo ancora dovuto, oltre interessi legali. Tale circostanza non è stata contestata in udienza.

Il Collegio rileva pertanto il mancato riversamento della somma residua. Non può quindi procedersi al discarico: l’agente è condannato al pagamento della differenza non ancora riversata in favore del Comune, da maggiorarsi degli interessi legali dal deposito della sentenza e sino al soddisfo. La circostanza che l’agente si fosse prontamente attivato per il versamento di quanto richiesto dall’ente conduce alla compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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