Progressioni interne e scorrimento subordinati all’autorizzazione ad assumere (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1676 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del candidato idoneo non vincitore all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria presuppone il completamento di una fattispecie complessa, comprensiva dell’approvazione della graduatoria, della sua perdurante validità e della decisione dell’amministrazione di coprire la vacanza avvalendosi dello scorrimento, sicché grava su chi agisce l’onere di allegare e provare gli elementi costitutivi. Le procedure di passaggio tra Aree, per la loro efficacia novativa, vanno equiparate a nuove assunzioni e richiedono la preventiva autorizzazione a coprire i posti. In mancanza di tale autorizzazione e prima dell’approvazione della graduatoria, il candidato collocato oltre i posti autorizzati non matura alcun diritto quesito, né può invocare il legittimo affidamento o l’avveramento della condizione ex art. 1359 cod. civ..

Il Fatto

Nel 2007 il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo indiceva un corso-concorso riservato al personale dipendente per il passaggio interno dall’Area B all’Area C, profilo di funzionario amministrativo ed economico finanziario. Il bando riguardava 920 posti, richiesti in sede di programmazione triennale, dei quali solo 460 venivano autorizzati.

La lavoratrice partecipava e si collocava nella graduatoria come idonea, oltre i posti assegnati. Nel periodo tra la pubblicazione del bando e quella delle graduatorie interveniva il d.lgs. n. 150 del 2009, che all’art. 24, comma 1, limitava la riserva di posti per il personale interno a non più del cinquanta per cento. La lavoratrice agiva quindi in giudizio per il riconoscimento del diritto all’inquadramento nell’Area C. Sia il Tribunale di Pescara sia la Corte d’Appello di L’Aquila rigettavano la domanda, e la lavoratrice ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’istanza di riunione ad altri ricorsi e di fissazione di udienza pubblica. Rileva che, dopo la novella dell’art. 375 cod. proc. civ. ad opera della legge n. 149 del 2022, la trattazione ordinaria è quella camerale, restando la pubblica udienza riservata alle questioni di diritto di particolare rilevanza. Le ragioni addotte — comunanza di questioni e diversità delle statuizioni di merito — non giustificano il rinvio, considerata l’autonomia dei giudizi e la costituzione di tutte le parti.

Nel merito, i motivi sono trattati congiuntamente. Il punto centrale è la pretesa sussistenza di un obbligo del Ministero, in ragione degli Accordi del 2007 e dei bandi, di procedere all’inquadramento di tutti i partecipanti collocatisi come idonei oltre la 460ª posizione. La Corte ricorda che l’art. 15 del CCNL Comparto ministeri 1998-2001 consente i passaggi tra Aree nei limiti della dotazione organica, e che l’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 subordina l’avvio delle procedure concorsuali a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il dPCm 16 gennaio 2007 autorizzava il Ministero ad avviare le procedure per soli 460 posti, a fronte dei 920 richiesti. I bandi del 24 luglio 2007 indicavano espressamente che l’inquadramento sarebbe intervenuto solo per i posti autorizzati, salvo successive determinazioni del Dipartimento della Funzione pubblica, nella specie mai intervenute. L’autorizzazione preventiva è condizione per l’indizione della procedura e per l’assunzione, come si evince dagli artt. 52, 35, comma 4, e 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 e dall’art. 39 della legge n. 449 del 1997.

La Corte richiama i principi consolidati riassunti in Cass. n. 19006 del 2010: il concorso riservato ai dipendenti ha natura di procedura pubblica di assunzione quando comporta un radicale mutamento della posizione lavorativa; la controversia inerisce al diritto all’assunzione quando il candidato non contesta la legittimità della procedura. Le Sezioni Unite n. 34724 del 2023 hanno confermato che rientrano tra le procedure concorsuali di assunzione anche i procedimenti interni destinati all’inquadramento in Aree superiori, con novazione oggettiva del rapporto.

Poiché mancava l’autorizzazione e la graduatoria non era ancora approvata, la posizione della ricorrente non poteva qualificarsi come diritto quesito all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009. Nessun legittimo affidamento è configurabile, né sussiste condotta imputabile all’amministrazione ai fini dell’art. 1359 cod. civ.. Quanto allo scorrimento per turn-over, la Corte d’Appello ha accertato in fatto che l’accordo del 12 luglio 2007 non obbligava allo scorrimento fino a copertura di tutte le vacanze, e tale accertamento non è stato adeguatamente contestato. Il quarto motivo è inammissibile, poiché il diritto all’assunzione per scorrimento presuppone, secondo le Sezioni Unite n. 4870 del 2022, il completamento di una fattispecie complessa, i cui elementi costitutivi devono essere allegati e provati. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *