Inammissibile il ricorso che mescola violazione di legge e vizio di motivazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20811 del 23.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, non essendo consentita la prospettazione della medesima questione sotto i profili incompatibili della violazione di norme di diritto e del vizio di motivazione. La valutazione circa la sussistenza degli elementi dai quali inferire l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato costituisce accertamento di fatto, sindacabile in sede di legittimità nei limiti del ricorso al ragionamento presuntivo. Quando la pronuncia d’appello conferma quella di primo grado per le stesse ragioni, operando la doppia conforme, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. è inammissibile, restando esperibili i soli motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4) del medesimo articolo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio una società per l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato protrattosi dall’1.7.2015 al 30.11.2016, con il conseguente inquadramento contrattuale e la condanna al pagamento di differenze retributive. Il Tribunale di Roma respinse le domande e accolse parzialmente la domanda riconvenzionale della società, relativa al saldo di fatture non pagate.

La Corte d’Appello di Roma confermò integralmente la decisione di primo grado. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, articolati rispettivamente sulla negata subordinazione e sulla prova del credito azionato in via riconvenzionale. Controparte è rimasta intimata.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha esaminato l’istanza di interruzione del giudizio per cancellazione dal Registro delle imprese della società resistente. La Corte ha escluso che la cancellazione, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, sia causa di interruzione: nel giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause interruttive previste dalla legge.

Con il primo motivo il ricorrente aveva dedotto congiuntamente la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di motivazione su un fatto controverso e decisivo, contestando la negata sussistenza del rapporto subordinato. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, ribadendo che non è consentita la prospettazione della medesima questione sotto profili incompatibili: la violazione di legge presuppone accertati gli elementi di fatto, mentre il vizio di motivazione quegli stessi elementi intende rimettere in discussione.

La Corte ha poi precisato che l’accertamento sulla subordinazione è questione di fatto, da condurre mediante una serie di indici sintomatici — la collaborazione, la continuità della prestazione e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale — da valutarsi criticamente e complessivamente, con esito insindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del sindacato sul ragionamento presuntivo.

Nel caso concreto la pronuncia d’appello ha confermato quella di primo grado per le stesse ragioni, integrando l’ipotesi di doppia conforme. Ne deriva la preclusione della censura ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., esperibile solo per i motivi di cui ai nn. 1), 2), 3) e 4). La doppia conforme ricorre anche quando le due statuizioni si fondano sul medesimo iter logico-argomentativo, non ostandovi l’aggiunta di argomenti ulteriori di rafforzamento.

Quanto al secondo motivo, relativo alla prova del credito riconvenzionale desunta da fatture commerciali, la Corte ha ribadito che la selezione e la valutazione delle prove spettano al giudice di merito, il quale può assegnare prevalenza all’uno o all’altro mezzo istruttorio ed escludere implicitamente la rilevanza di una prova. La doglianza si risolve in una contestazione della valutazione probatoria, insindacabile in sede di legittimità quando congruamente argomentata. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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