Giudicato non opponibile al nuovo datore per autonomia del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1681 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato spiega efficacia diretta solo tra le parti, i loro eredi e aventi causa. L’efficacia riflessa del giudicato presuppone un nesso di pregiudizialità-dipendenza tra situazioni giuridiche e che il terzo rimasto estraneo al processo sia titolare di un diritto dipendente o subordinato alla situazione definita. Tale requisito non ricorre quando il lavoratore instauri con una nuova società un rapporto di lavoro autonomo e distinto rispetto a quello intercorso con il precedente datore. Il giudicato formatosi verso quest’ultimo non è pertanto opponibile al nuovo datore. L’interpretazione degli atti negoziali e unilaterali è riservata al giudice di merito e non è censurabile in legittimità se non per violazione dei canoni ermeneutici.

Il Fatto

Il lavoratore aveva ottenuto dal Tribunale una sentenza che gli riconosceva il diritto all’inquadramento nel sesto livello e alle relative differenze retributive nei confronti del consorzio agrario suo datore di lavoro originario. Successivamente era transitato alle dipendenze della Regione e, dal gennaio 2003, era stato assunto da una società regionale con un nuovo rapporto.

Dopo aver avviato l’esecuzione forzata sulla base di quella sentenza, il lavoratore aveva subito l’opposizione a precetto della nuova società. La Corte d’appello aveva respinto il suo gravame, confermando l’insussistenza del diritto di procedere esecutivamente. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i motivi, per connessione logica, e li ritiene infondati. Il punto centrale è l’efficacia del giudicato formato tra il lavoratore e il consorzio: esso opera, ai sensi dell’art. 2909 c.c., solo tra le parti e i loro aventi causa, non verso la nuova società.

I giudici di merito hanno escluso qualsiasi fenomeno successorio e accertato l’instaurazione di un rapporto nuovo dal gennaio 2003, con decorrenza a tutti gli effetti normativi, contrattuali e previdenziali. Si tratta di un accertamento di fatto non censurabile in legittimità, specie in presenza di una doppia conforme. La Corte richiama la propria sentenza n. 24349 del 2017, che in fattispecie analoga aveva riconosciuto l’autonomia del nuovo rapporto.

Il lavoratore invoca l’efficacia riflessa del giudicato, ma la Corte ne ribadisce i presupposti, citando le proprie pronunce n. 17931 del 2019 e n. 18062 del 2019: occorre un nesso di pregiudizialità-dipendenza e la titolarità, in capo al terzo, di un diritto subordinato alla situazione definita. Requisiti esclusi dall’autonomia del nuovo rapporto e dal contenuto dell’accordo conciliativo dell’aprile 2003.

Quanto all’interpretazione di tale accordo, la Corte ricorda il consolidato indirizzo secondo cui essa costituisce accertamento di fatto riservato al merito, censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o vizio di motivazione, con onere di specifica indicazione del modo in cui la lettura si discosti dai canoni. Il ricorrente ha contrapposto una diversa ricostruzione, senza evidenziare gli elementi indispensabili alla dedotta violazione di legge. Ne discende il rigetto del terzo e del quarto motivo, non essendovi spazio per ravvisare la violazione dell’art. 2113 c.c., poiché la rinuncia riguardava pretese riferibili ai pregressi rapporti e non diritti futuri.

Il quinto motivo, sul decorso della prescrizione, resta assorbito. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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