La quota 0,55% del monte salari 2018 per le progressioni verticali non (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 148 del 03.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La quota dello 0,55% del monte salari 2018, utilizzata dagli enti locali per finanziare le progressioni verticali ai sensi dell’art. 13, comma 8, del CCNL Comparto Funzioni Locali 16.11.2022, non è assimilabile agli oneri per i rinnovi contrattuali. Il richiamo parametrico al monte salari operato dall’art. 1, comma 612, legge n. 234/2021 non determina alcuna immedesimazione tra le due poste: diversa è la natura, la ratio e la funzione delle risorse. Ne consegue che tali somme non possono essere escluse dal computo del tetto di spesa di cui all’art. 1, comma 562, legge n. 296/2006, con il possibile superamento del limite storico ivi stabilito.

Il Fatto

Il Presidente di una Unione dei Comuni lombarda ha rivolto alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, legge n. 131/2003. L’ente intendeva sapere se la quota dello 0,55% del monte salari 2018, impiegabile per finanziare le progressioni verticali secondo l’art. 13, comma 8, del CCNL 16.11.2022, potesse qualificarsi come onere per i rinnovi contrattuali.

La risposta rileva per la determinazione del tetto di spesa del personale. L’art. 1, comma 562, legge n. 296/2006 impone agli enti non sottoposti al patto di stabilità di non superare la spesa del 2008, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali. La qualificazione della quota decide dunque se essa debba o meno essere neutralizzata nel computo del limite.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica anzitutto l’ammissibilità del quesito, in senso soggettivo e oggettivo. Sotto il primo profilo, la richiesta proviene dall’organo politico di vertice e rappresentante legale dell’ente. Sotto il secondo, pur muovendo dall’art. 13 del CCNL, essa non investe l’interpretazione della norma contrattuale — riservata all’ARAN — ma la definizione del monte salari e l’estensione della locuzione oneri contrattuali, materia di contabilità pubblica.

Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo. L’art. 1, comma 612, legge n. 234/2021 prevede che, per il personale degli enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, si provveda mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai CCNL 2019-2021, nei limiti della percentuale del monte salari 2018. Il monte salari, privo di definizione normativa, è espressione convenzionale che ricomprende tutte le somme corrisposte nell’anno per trattamento principale e accessorio, al netto degli oneri riflessi.

Gli oneri per i rinnovi contrattuali designano invece i maggiori incrementi retributivi derivanti dalla stipula di un nuovo accordo di lavoro. L’esame letterale esclude l’assimilazione: il monte salari è un valore economico complessivo, gli oneri per rinnovi individuano il maggior valore correlato a un diverso contratto.

Sotto il profilo logico-sistematico, le progressioni tra aree disciplinate dai commi 6 e 8 dell’art. 13 operano entro il 31 dicembre 2025, con procedura comparativa e non automatica, nel rispetto dell’art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001. La loro ratio è valorizzare le professionalità dei dipendenti, non riconoscere benefici svincolati dall’autonomia decisionale dell’ente. Diversi sono gli istituti, le procedure, le fonti di finanziamento e i parametri, quand’anche riconducibili alle medesime fonti.

La Sezione conclude che la quota non è assimilabile agli oneri per i rinnovi contrattuali e non può essere esclusa dai tetti di spesa, con possibilità di superamento del limite di legge. La relativa verifica resta affidata all’ente nel rispetto dei vincoli contabili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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