Fondi pubblici gestiti dalla finanziaria regionale e obblighi di recupero (Corte dei Conti Sez. contr. Molise n. 25 del 08.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo successivo sulla gestione della società finanziaria regionale in house providing accerta il difetto di recupero dei fondi pubblici gestiti per conto dell’ente territoriale. La gestione di fondi conto terzi in forza di mandato senza rappresentanza non trasferisce in capo al mandatario il rischio negoziale, ma non lo esonera dal dovere di diligenza professionale rafforzata dell’art. 1176, comma 2, cod. civ., parametrata alla natura dell’attività esercitata. Ne deriva la necessità di una più accurata selezione del merito creditizio a monte e di un più sollecito recupero degli insoluti, nonché la corretta allocazione nel bilancio regionale del credito restitutorio, con contrapposte poste negative per la quota vincolata e per quella a rischio di mancato realizzo.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per il Molise ha svolto un’indagine di controllo successivo sulla gestione della finanziaria regionale per l’esercizio 2021, in attuazione dei programmi di controllo adottati per gli anni 2022 e 2023. La società, in house providing interamente partecipata dalla Regione e iscritta all’albo ex art. 106 T.U.B., opera quale strumento di attuazione della programmazione regionale, erogando finanziamenti e garanzie con fondi propri e, soprattutto, con fondi conto terzi di provenienza regionale. L’istruttoria si è svolta in contraddittorio con la società e con la Regione, con note istruttorie, una nota alla Banca d’Italia, un’audizione e controdeduzioni in vista dell’adunanza pubblica.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla qualificazione del rapporto. La società gestisce i fondi regionali in nome proprio ma per conto della Regione, ai sensi degli artt. 1703 e 1705 cod. civ. Il rischio negoziale ricade sul mandante, sicché le attività e passività della gestione speciale non trovano evidenza nel bilancio societario. Ciò non dissolve però il dovere di diligenza del mandatario: l’art. 1710 cod. civ. impone l’esecuzione con la diligenza del buon padre di famiglia e l’art. 1176, comma 2, cod. civ. innalza il metro quando l’obbligato esercita un’attività professionale. La società è iscritta all’albo ex art. 106 T.U.B. e svolge professionalmente attività creditizia: il suo adempimento va dunque valutato secondo lo standard qualificato dell’imprenditore commerciale finanziario.

Su questa base la Sezione esamina i fondi conto terzi, pari a fine 2021 a circa euro 125.819.000, a fronte di impieghi effettivi di circa euro 97.551.000. La differenza di circa euro 28.268.000 giace su conti correnti bancari, con l’unica fruttuosità degli interessi maturati: la Corte osserva che tali somme potrebbero essere destinate a finalità di maggiore utilità pubblica.

Il dato più critico riguarda la qualità del credito. Il 78 per cento dei fondi impiegati presenta un grado elevato di rischio di recupero, il 2 per cento un rischio medio e solo il 20 per cento un rischio basso. La Corte riconduce la selezione dei beneficiari alla competenza regionale e circoscrive il giudizio di diligenza alle attività concretamente affidate alla società. L’esame di alcune posizioni significative, individuate per N.D.G., dimostra cura nella verifica andamentale, ma evidenzia la necessità di maggiore solerzia e rapidità nel recupero dei fondi erogati nei confronti dei debitori insolventi.

La Corte affronta infine il rapporto contabile con la Regione. I fondi assegnati e gestiti possono rappresentare un credito del mandante, pari a circa euro 125.819.000, da iscrivere nel bilancio regionale previa individuazione e corretta allocazione. Occorre contro-allocare poste di segno negativo: una per la quota vincolata ad utilizzo specifico o rotativo, un’altra, plausibilmente in un apposito fondo rischi, parametrata alla quota a medio-elevato rischio di mancato realizzo. La Sezione delibera di approvare la relazione, accerta le criticità e dispone la trasmissione degli atti agli organi societari, alla Giunta e all’Assessore al Bilancio della Regione e alla Procura regionale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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