Parere negativo su affidamento in house della farmacia comunale (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 115 del 27.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’acquisto di una partecipazione societaria funzionale all’affidamento in house della gestione di un servizio pubblico locale deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, alle ragioni della scelta, alla convenienza economica e alla sostenibilità finanziaria rispetto alla gestione diretta o esternalizzata, nonché alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità. Tale onere non è assolto dal richiamo all’oggetto sociale della società partecipanda né da una relazione di fattibilità predisposta dalla stessa società affidataria, soggetto privo di terzietà rispetto al modello gestorio proposto, in assenza di un’autonoma verifica dell’ente e di una comparazione quantitativa tra le soluzioni percorribili.
Il Fatto
Il Comune, dopo aver esercitato il diritto di prelazione su una sede farmaceutica di nuova istituzione, ha deliberato l’acquisizione di quote societarie in una società a capitale interamente pubblico, già iscritta nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che operano mediante affidamenti, conferendole la gestione della farmacia comunale secondo il modello dell’in house providing.
La deliberazione consiliare, corredata da pareri di regolarità tecnica e contabile, statuto societario, bilancio e una relazione economico-finanziaria predisposta dalla medesima società, è stata trasmessa alla Sezione regionale di controllo ai sensi dell’art. 5, commi 3 e 4, d.lgs. n. 175/2016. La questione sottoposta attiene alla conformità dell’atto ai parametri degli artt. 4, 5, 7 e 8 del medesimo decreto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che, per l’acquisto di partecipazioni in società già costituite, l’art. 8 tusp rinvia alle modalità dell’art. 7 e agli obblighi motivazionali dell’art. 5, comma 1. La società rientra tra i modelli consentiti dall’art. 3 tusp e l’acquisto è stato deliberato dal Consiglio comunale conformemente all’art. 7, comma 1, lett. c). Sussiste altresì corrispondenza tra competenza territoriale dell’ente socio e ambito di operatività della società partecipata, con dotazione organica e gestionale compatibile con l’art. 11, comma 6, tusp.
Il profilo decisivo è però la motivazione sulla scelta del modulo gestorio. L’ente si è limitato a rimarcare che la società ha per oggetto la produzione di un servizio di interesse generale, ritenendo con ciò assolto l’onere. La Sezione osserva che la valutazione del modello di gestione è questione diversa e logicamente antecedente rispetto all’analisi della partecipazione, e richiede una comparazione con la gestione diretta o con l’affidamento a terzi mediante gara.
Sul piano della convenienza economica la delibera contiene una comparazione sintetica priva di elementi numerici di raffronto. La relazione economico-finanziaria posta a base dell’operazione è stata redatta dalla stessa società affidataria, soggetto non neutrale, e l’ente non ha svolto una verifica autonoma. La Sezione rileva inoltre un disallineamento tra l’affidamento quinquennale previsto dalla delibera e dal contratto di servizio e gli ammortamenti calcolati su dodici anni nella relazione.
Quanto alla sostenibilità finanziaria, l’esame non può limitarsi all’apporto iniziale di capitale, ma deve verificare l’equilibrio economico-finanziario della gestione nel tempo, per evitare che la partecipazione si traduca in un soccorso finanziario alla società. Manca il business plan della società in cui si investe e l’ente aderisce al giudizio espresso dalla società stessa. Sul valore delle quote, la stima di riferimento risale a una perizia di quattro anni prima, con prezzo indicato in forbice.
Sulla scelta tra gestione diretta ed esternalizzata, il Comune conserva la titolarità della farmacia e affida la sola gestione: modello astrattamente ammissibile, ma l’affidamento in house presuppone un controllo analogo, nel caso oggettivamente limitato perché condiviso con quattordici enti soci. La Sezione richiama l’art. 17 d.lgs. n. 201/2022 e, per il rinvio, l’art. 14 del medesimo decreto: la relazione ivi prescritta, da predisporre prima dell’avvio della procedura, non risulta adottata, essendo le ragioni del mancato ricorso al mercato illustrate in forma scarna e senza dati economici, in particolare sul canone atteso. La motivazione sui principi di efficienza, efficacia ed economicità appare insufficiente, prospettando benefici riferibili a qualunque farmacia. Da qui il parere parzialmente negativo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.