Azione follow-on e divieto di ultrapetizione nella individuazione dell’illecito antitrust (Cass. civ. Sez. I n. 1593 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio risarcitorio follow-on il giudice del merito non può raccordare la domanda a un illecito diverso da quello accertato dall’Autorità antitrust e dai giudici amministrativi che ne abbiano confermato il provvedimento. Il fatto costitutivo della pretesa coincide con l’illecito oggetto di quell’accertamento. Viola l’art. 112 c.p.c. e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la sentenza che, sostituendo la causa petendi dedotta dall’attore, pretenda da questi l’allegazione delle singole causali dei rifiuti di attivazione. La consistenza numerica dei KO ingiustificati non assume rilievo decisivo, perché quei rifiuti sono conseguenza della condotta discriminatoria, non fatto costitutivo della stessa. Il giudice del rinvio deve verificare se la condotta discriminatoria accertata abbia cagionato un danno risarcibile.

Il Fatto

Un operatore abilitato alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica, poi incorporato per fusione, ha convenuto in giudizio l’impresa verticalmente integrata, domandandone la condanna al risarcimento dei danni in misura non inferiore a euro 1.896.305,08. Le condotte illecite anticoncorrenziali erano state accertate dall’AGCM con provvedimento n. 24339 del 9 maggio 2013, nel procedimento A428, e riguardavano gli obblighi di non discriminazione verso gli operatori concorrenti nell’accesso all’ultimo miglio e ai servizi all’ingrosso.

Il Tribunale ha respinto le domande, ritenendo che l’attrice non avesse assolto all’onere di allegazione dei KO riconducibili a causale erronea o ingiustificata. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. La ricorrente ha impugnato la pronuncia per cassazione, deducendo l’illegittima riqualificazione della fattispecie di abuso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto precisato che l’impugnazione non può investire l’ordinanza di inammissibilità dell’appello, ma solo la sentenza di primo grado, secondo l’art. 348-ter, comma 3, c.p.c. L’ordinanza è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi propri costituenti violazione della legge processuale, purché compatibili con la logica del giudizio sotteso. Nel caso in esame tali vizi non erano stati denunciati.

Sono state poi respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso. Non si era formato il giudicato interno sulla statuizione relativa al difetto di allegazione: l’appellante aveva aggredito il punto cruciale dello svolgimento argomentativo del Tribunale, sostenendo che la distinzione tra KO legittimi e illegittimi non incideva sulla responsabilità. Quanto all’autosufficienza, la censura non presentava le carenze richieste dalla giurisprudenza, poiché la comprensione del motivo non dipendeva dall’esame di specifici atti esterni.

Sul merito, la Corte ha accolto il primo motivo. Si determina violazione dell’art. 112 c.p.c. quando il giudice sostituisca la causa petendi con una differente, fondata su un fatto diverso da quello posto a fondamento della domanda. Nel caso in esame l’attore aveva introdotto un’azione follow-on basata sull’accertamento dell’AGCM, confermato in sede giurisdizionale amministrativa. Il fatto illecito allegato non poteva che coincidere con quello riconosciuto dall’Autorità.

La Corte ha ricordato che, nella vigenza della disciplina anteriore all’attuazione della dir. 104/2014/UE, il danneggiato può allegare fatti diversi in funzione probatoria, ma il giudice non può raccordare la domanda a un illecito diverso. La condotta di ostacolo era consistita nelle differenze strutturali di gestione dei processi di attivazione tra gli operatori esterni e le divisioni commerciali interne. In tale scenario la motivazione dei singoli KO è priva di decisività e il Tribunale non poteva conferirvi rilievo.

La sentenza è stata dunque cassata con rinvio alla Corte di appello, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio ex art. 384, comma 4, c.p.c. ha carattere meramente restitutorio.

Nota della Redazione

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