Illegittima la commistione tra docenza pubblica e attività privata nel Conservatorio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15730 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare del pubblico dipendente, né l’art. 55-bis né l’art. 55-ter del d.lgs. n. 165/2001 impongono all’amministrazione di procedere ad autonoma istruttoria, essendo consentito avvalersi degli atti del procedimento penale, anche in caso di sua archiviazione, sempre che il giudice civile svolga una valutazione autonoma delle emergenze istruttorie. La censura relativa alla mancata ammissione di mezzi istruttori è inammissibile laddove il ricorrente non indichi specificamente le prove richieste, non ne riporti il contenuto e non dimostri la loro decisività, nonché, per i poteri officiosi, non provi di averne sollecitato l’esercizio. Integra giusta causa di licenziamento la condotta del docente di Conservatorio che, asservendo il ruolo pubblico a finalità di lucro privato, induca gli studenti a frequentare lezioni private a pagamento.
Il Fatto
Una docente di canto lirico di prima fascia del comparto AFAM, in servizio presso un Conservatorio statale, veniva sottoposta a procedimento disciplinare per aver impartito lezioni private a pagamento ad allievi iscritti all’istituto, anche promettendo il superamento degli esami. All’esito della contestazione, l’amministrazione irrogava la sanzione del licenziamento senza preavviso.
Il Tribunale di Fermo rigettava il ricorso della docente, confermando la legittimità del licenziamento. La Corte d’Appello di Ancona, nel confermare la sentenza di primo grado, escludeva la tardività dell’azione disciplinare e la violazione del principio di autonomia tra procedimento disciplinare e penale, reputando dimostrata la commistione tra interessi pubblici e privati e la sussistenza di pressioni sugli studenti finalizzate ad avviarli all’attività di docenza privata.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente lamentava la violazione del principio di autonomia tra procedimento disciplinare e penale, addebitando alla Corte territoriale di aver acriticamente avallato le prove raccolte in sede penale, senza svolgere autonoma attività istruttoria. La censura è stata ritenuta manifestamente infondata: l’amministrazione non è obbligata a compiere un’istruttoria autonoma, ben potendo fondare la contestazione sugli atti del procedimento penale, purché il giudice civile valuti autonomamente tali emergenze. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva operato una valutazione autonoma di tutte le risultanze, accertando la sussistenza dei presupposti per la legittimità del licenziamento, in conformità con l’orientamento espresso da Cass. Sez. L. n. 33979 del 2022.
Il secondo motivo, concernente la violazione del diritto alla prova e del contraddittorio per il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in appello, è stato invece dichiarato inammissibile. Il ricorso per cassazione non soddisfava i requisiti di specificità prescritti dall’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c.: la ricorrente non indicava i singoli mezzi di prova, non riportava il contenuto dei testi richiesti, né chiariva in quale atto le istanze fossero state riproposte ai sensi dell’art. 345 c.p.c., omettendo di illustrarne la decisività.
Con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 421 c.p.c., la Suprema Corte ha rilevato come la ricorrente non avesse dimostrato di aver sollecitato l’esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice di merito. Ne consegue la natura generica e non autosufficiente della doglianza, che non consente il controllo sulla denunciata violazione.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e alla corresponsione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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