Impugnazione incidentale tardiva ammessa contro capo autonomo e prova del danno (Cass. civ. Sez. II n. 16145 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 334 cod. proc. civ. consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione di esperire l’impugnazione incidentale tardiva senza limiti oggettivi, essendo ammissibile anche avverso capi autonomi e diversi rispetto a quello investito dall’impugnazione principale, ogni qualvolta l’interesse ad impugnare divenga attuale per effetto della prima impugnazione. Il giudice di merito che, dopo aver accertato l’assenza di prova sull’an e sul quantum del credito, ne affermi comunque la sussistenza, viola l’art. 2697 cod. civ., poiché fonda la decisione su un’affermazione illogica e assiomatica, incoerente rispetto alle premesse probatorie delineate. Il ricorrente per cassazione che deduca la violazione dell’art. 2697 cod. civ. deve indicare se e quando il fatto, ritenuto erroneamente provato, sia stato contestato nel corso del processo.
Il Fatto
Una società acquirente di un’unità immobiliare convenne in giudizio i venditori per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da difformità edilizie emerse nonostante l’apposita garanzia contrattuale. I venditori chiamarono in causa, a scopo di garanzia, il professionista incaricato della pratica di sanatoria.
Il Tribunale condannò i convenuti al pagamento di un importo, compensando le spese tra attrice e convenuti e ponendo a carico di costoro le spese del professionista. La Corte d’appello, accogliendo il gravame incidentale dei venditori, ridusse il credito della società e condannò il professionista a tenerli indenni per una parte dell’importo. Il professionista ricorse per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 334 cod. proc. civ., sostenendo che l’appello incidentale tardivo dei venditori fosse inammissibile perché rivolto verso il terzo chiamato, estraneo alle doglianze dell’impugnazione principale. La Corte ha ritenuto il motivo infondato.
Le Sezioni Unite — con le sentenze nn. 4680/1989, 24627/2007 e 8486/2024 — hanno affermato che l’art. 334 cod. proc. civ., in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale. È caduto il limite della medesimezza o dipendenza tra i capi, già affermato da un precedente orientamento, come confermato da Cass. n. 14596/2020 e Cass. n. 26139/2022. Nel caso di specie, mirando l’appello principale a rimettere in discussione il regime delle spese, un diverso regolamento avrebbe coinvolto anche la posizione del chiamato in manleva; l’interesse degli appellanti incidentali era dunque divenuto attuale e concreto.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione dell’art. 2697 cod. civ. La Corte lo ha ritenuto fondato. La sentenza impugnata, dopo aver riconosciuto che l’ammontare del compenso non era adeguatamente provato — essendo fondato su un preventivo non depositato e su una fattura mai prodotta —, aveva comunque concluso che il professionista avesse svolto l’attività e che la società avesse corrisposto il compenso. Tale affermazione è illogica e assiomatica, incoerente rispetto alle premesse probatorie.
La Corte ha richiamato il principio per cui il ricorrente che deduca la violazione dell’art. 2697 cod. civ. deve evidenziare che il fatto era stato contestato, poiché l’onere della prova concerne solo fatti contestati (Sez. II n. 17474 del 4 luglio 2018). Nella specie il ricorrente aveva contestato il difetto di prova del pagamento e il giudice di merito, a fronte di tale contestazione, non aveva proceduto al necessario accertamento, venendo meno al dovere di motivazione.
Il terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 1226 cod. civ., è rimasto assorbito dall’accoglimento del secondo, di cui costituisce presupposto logico. La sentenza è stata cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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