Proroga 41-bis e diritto all’acquisizione degli atti posti a fondamento del decreto (Cass. pen. n. 35618/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di proroga del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., il giudice del reclamo deve acquisire al fascicolo gli atti posti a fondamento del decreto ministeriale quando la difesa ne faccia richiesta, essendo funzionali al controllo sulla legittimità e motivazione del provvedimento. La mancata acquisizione non può essere giustificata né dalla risalenza nel tempo degli atti, se gli stessi sono comunque utilizzati ai fini della decisione, né dall’onere per la difesa di procurarseli aliunde, non essendo configurabile un tale onere probatorio a carico del reclamante. In sede di rinvio, il giudice deve confrontarsi con le censure della sentenza rescindente, e il giudizio sull’attualità del pericolo di collegamenti con l’organizzazione deve essere condotto in concreto, anche valutando l’incidenza delle condizioni di salute del detenuto sulla sua capacità di mantenere contatti criminosi.
Il Fatto
Un detenuto, sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., impugnava il decreto di proroga emesso dal Ministro della giustizia. La Corte di cassazione annullava la precedente ordinanza del Tribunale di sorveglianza, rilevando la mancata acquisizione degli atti posti a fondamento del decreto e l’insufficiente motivazione sull’attualità del pericolo di collegamenti con l’organizzazione criminale. In sede di rinvio, il Tribunale di sorveglianza di Roma, rigettava nuovamente il reclamo, acquisendo alcuni atti (tra cui la sentenza di condanna di altro soggetto e provvedimenti cautelari) ma respingendo la richiesta difensiva di acquisire altri documenti, ritenuti risalenti o comunque non necessari. Il detenuto, internato in una sezione speciale per le condizioni di salute, proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 41-bis e il vizio di motivazione per la mancata acquisizione degli atti richiesti e per l’omessa valutazione dell’incidenza delle sue gravi patologie.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza con rinvio. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva giustificato la mancata acquisizione degli atti richiesti dalla difesa con argomenti apparenti. In primo luogo, aveva osservato che il contenuto degli atti era riportato nel decreto ministeriale, ma ciò non esonera il giudice dal disporre l’acquisizione degli atti medesimi, poiché la verifica della correttezza del decreto presuppone la loro conoscenza integrale. In secondo luogo, aveva ritenuto gli atti risalenti nel tempo e quindi non rilevanti; tuttavia, se essi sono citati come elementi istruttori a fondamento della decisione, la loro risalenza non ne esclude l’attualità qualora forniscano elementi conoscitivi significativi. In terzo luogo, aveva affermato che la difesa avrebbe potuto procurarsi gli atti aliunde, ma tale affermazione configura un onere istruttorio privo di base legale, e non può giustificare la mancata acquisizione da parte del giudice di atti che egli stesso utilizza.
La Corte ha inoltre osservato che il provvedimento impugnato, nel dichiarare la perdurante operatività del mandamento di appartenenza del ricorrente, si fondava su una sentenza che riconosceva la responsabilità del detenuto solo fino al 2014, e su operazioni antimafia riferite a famiglie e mandamenti diversi, senza spiegare il collegamento con il contesto criminale di provenienza del ricorrente. Ha inoltre criticato la mancata valutazione dell’incidenza delle gravi condizioni di salute del detenuto (vasculopatia arteriosclerotica con danni d’organo) sulla sua capacità di mantenere collegamenti criminosi: il Tribunale si era limitato a dichiarare la compatibilità con la detenzione, senza esaminare se lo stato di salute potesse ridurre la pericolosità, e senza offrire spiegazioni sulla sua esclusione.
Implicazioni Pratiche
- Onere di acquisizione degli atti posti a fondamento del decreto: il difensore, in sede di reclamo avverso il decreto di proroga del 41-bis, deve chiedere formalmente l’acquisizione di tutti gli atti istruttori citati nel provvedimento ministeriale, anche se risalenti, poiché la mancata acquisizione integra un vizio di motivazione; il giudice deve provvedere all’acquisizione, salvo motivare compiutamente sulla loro inutilizzabilità o superfluità, non potendo addossare alla difesa l’onere di procurarseli autonomamente.
- Valutazione dell’attualità del pericolo: per contestare la perdurante operatività del sodalizio, il difensore deve evidenziare l’eventuale riferimento a operazioni relative a mandamenti o famiglie diverse da quella di appartenenza del detenuto, e richiedere al giudice di spiegare il collegamento con il contesto criminale di provenienza; la motivazione su tale collegamento deve essere concreta e non generica.
- Incidenza delle condizioni di salute: il difensore deve allegare e documentare le gravi patologie del detenuto e chiedere al giudice di valutare se esse incidano sulla capacità di mantenere collegamenti con l’esterno, non limitandosi alla compatibilità con il regime detentivo; la mancata valutazione di tale profilo, se dedotto, integra un vizio di motivazione che può essere fatto valere in sede di legittimità.
Provvedimento integrale: scarica il PDF
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale.
Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali,
mettiamo a disposizione anche il testo integrale.