Continuazione in sede esecutiva: obbligo di scorporo e motivazione sugli aumenti (Cass. pen. Sez. I n. 225 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato in sede esecutiva, quando la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. riguarda reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali comprende più violazioni già unificate ai sensi dell’art. 81 cod. pen., il giudice dell’esecuzione deve dapprima scorporare tutte le pene e individuare il reato più grave, per poi operare autonomi aumenti per i reati-satellite. L’accertamento dell’unitarietà del disegno criminoso richiede una verifica approfondita di concreti indicatori — omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta — e il relativo apprezzamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione adeguata. La determinazione della pena per la continuazione impone al giudice di motivare sia l’individuazione della pena-base sia l’entità dei singoli aumenti, non essendo sufficiente il rispetto del limite legale del triplo.
Il Fatto
Il giudice dell’esecuzione era stato investito della richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione tra tre diverse sentenze di condanna per reati in materia di stupefacenti, commessi in un arco temporale che andava dal gennaio 2019 al maggio 2021. Il tribunale aveva unificato solo i reati oggetto di due delle tre sentenze, rideterminando la pena per il reato-satellite.
Avverso tale ordinanza l’interessato proponeva ricorso per cassazione, deducendo, da un lato, l’illogicità della mancata unificazione di tutti i reati nonostante l’omogeneità delle violazioni e la comunanza del correo; dall’altro, la sproporzione dell’aumento applicato per la continuazione rispetto a quello operato per la medesima tipologia di reati nella sentenza più recente.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui la continuazione presuppone l’anticipata e unitaria ideazione di più violazioni, già presenti alla mente del reo nella loro specificità, e non una mera inclinazione a reiterare nel tempo attività delittuose secondo contingenti opportunità. Il giudice di merito aveva correttamente valorizzato il rilevante lasso temporale intercorso tra i fatti — fino al gennaio 2019 e dal marzo al maggio 2021 — quale indice sintomatico dell’assenza di un disegno unitario, senza che il ricorrente avesse opposto elementi concreti e specifici non considerati.
Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato. La Corte ha enunciato il principio — già affermato da numerose pronunce, tra cui le Sezioni Unite n. 47127 del 2021 — secondo cui il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare la pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati, deve procedere allo scorporo di tutte le violazioni riunite, individuare il reato più grave e, solo successivamente, operare autonomi aumenti per ciascun reato-satellite.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata non aveva effettuato tale scorporo, avendo fatto riferimento esclusivo all’aumento per uno solo dei reati-satellite e indicando meri dati numerici riferiti alle singole sentenze e non ai singoli reati.
La Corte ha inoltre ribadito che il giudice dell’esecuzione, in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri degli artt. 132 e 133 cod. pen., è tenuto a motivare non solo in ordine alla pena-base ma anche in ordine all’entità dei singoli aumenti, per consentire un effettivo controllo del percorso logico seguito. L’ordinanza è stata quindi annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio al Tribunale di Catania in diversa composizione per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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