Proroga agevolazione prima casa solo per termini pendenti al 2013 (Cass. civ. Sez. V n. 9425 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, l’agevolazione prevista dall’art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati presuppone che l’utilizzazione edificatoria avvenga entro il termine di decadenza, prorogato fino a undici anni dall’acquisto. La proroga ulteriore disposta dall’art. 6, comma 6, del d.l. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, modificando una precedente norma retroattiva, non ha a sua volta efficacia retroattiva. Ai sensi dell’art. 11 disp. prel. cod. civ., essa opera solo per l’avvenire e riguarda esclusivamente i termini pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, non quelli già scaduti. È quindi erroneo il cumulo tra la proroga disposta dall’art. 2, comma 23, del d.l. 29 dicembre 2010, n. 225, riservata agli atti formati dall’1 gennaio 2005, e la proroga del 2013 per un acquisto perfezionatosi prima di tale data.

Il Fatto

La vicenda prende avvio da una permuta stipulata con rogito notarile del 28 dicembre 2004, con cui il Comune di Forlì trasferiva all’Azienda USL di Forlì, poi incorporata nell’Azienda USL della Romagna, un suolo inserito in un piano urbanistico particolareggiato, per la costruzione di un fabbricato destinato a nuova sede direzionale. L’atto aveva beneficiato dell’aliquota agevolata dell’1% ai fini dell’imposta di registro.

Nel 2007 l’ente alienava l’immobile mediante costituzione del diritto di superficie a favore di un terzo, in virtù di una concessione poi annullata dal giudice amministrativo. L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione per la revoca dell’agevolazione e il recupero dell’imposta nella misura ordinaria. La contribuente impugnava l’atto; il giudice di appello accoglieva il ricorso, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dall’1 settembre 2008 e che le proroghe successive lo avessero differito fino all’1 settembre 2019.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta due motivi strettamente connessi, trattati congiuntamente, e li ritiene fondati per quanto di ragione. Il nodo giuridico è la decorrenza del termine di decadenza per l’utilizzazione edificatoria del suolo acquistato con l’aliquota agevolata e la possibilità di cumulare le proroghe succedutesi nel tempo.

Il collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000, vigente ratione temporis, subordinava l’agevolazione alla condizione che l’utilizzazione edificatoria avvenisse entro cinque anni dal trasferimento. Tale norma è stata abrogata dall’art. 36, comma 15, del d.l. n. 223 del 2006, a sua volta abrogato dall’art. 1, comma 27, della legge n. 244 del 2007, che ha dettato una nuova disciplina limitando l’agevolazione ai soli piani diretti all’attuazione dei programmi di edilizia residenziale. Su questo punto la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, tra cui le pronunce della Sez. V n. 25100 del 2016, n. 31279 del 2018 e n. 18937 del 2021.

Quanto alle proroghe, l’art. 2, comma 23, del d.l. n. 225 del 2010 ha prorogato di tre anni il termine di cinque anni e ha previsto che il termine di riferimento per gli atti decorra dall’anno 2005. Il successivo art. 6, comma 6, del d.l. n. 102 del 2013 ha elevato la proroga da tre a sei anni, portando il termine complessivo a undici anni. La Corte, dando continuità a un recente arresto della Sez. V n. 17333 del 2020, osserva che se la prima proroga ha carattere retroattivo, la seconda non lo ha. Nessuna norma del decreto del 2013 prevede la retroattività della modifica.

Ne discende che la proroga del 2013 opera solo per i termini pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, cioè al 31 agosto 2013, oltre che per i termini non ancora iniziati, ma non per quelli già scaduti. Né dai principi generali può ricavarsi la regola secondo cui alla modificazione di una norma retroattiva si propaga la retroattività della disposizione modificata. Nella specie, fermo il giudicato che aveva differito per forza maggiore il dies a quo all’1 settembre 2008, il termine quinquennale veniva a scadenza l’1 settembre 2013. Un acquisto perfezionatosi con rogito del 28 dicembre 2004 non poteva beneficiare né dell’estensione ex tunc delle modifiche del 2007, né della proroga del 2010, riservata agli atti formati dall’1 gennaio 2005.

La sentenza impugnata si è quindi discostata da tali principi, avendo consentito il cumulo delle due proroghe su presupposti erronei. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, primo comma, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario della contribuente. Le spese sono compensate per la formazione in corso di causa della richiamata giurisprudenza.

Nota della Redazione

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