Estinzione del giudizio tributario limitata agli avvisi definiti (Cass. civ. Sez. V n. 8961 del 04.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, la definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 2011, produce l’estinzione del giudizio nei limiti degli avvisi di accertamento concretamente definiti. Il giudice di appello non può dichiarare l’estinzione dell’intero giudizio quando la richiesta congiunta delle parti riguardi soltanto alcuni degli atti impositivi per cui è causa, dovendo decidere nel merito le posizioni residue. La declaratoria di estinzione integrale costituisce violazione dell’art. 46, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 e della citata disposizione agevolativa, con conseguente cassazione con rinvio. La questione non integra un errore di fatto emendabile in revocazione, né il ricorso è carente di autosufficienza quando censuri con specificità l’unica statuizione del giudice di appello.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna, con sentenza n. 964/01/16 del 13 aprile 2016, aveva dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio di appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia. Quest’ultima aveva accolto i ricorsi riuniti presentati da plurime società nei confronti di altrettanti avvisi di accertamento per IRPEG, IRAP e IVA relativi agli anni d’imposta 2000-2005, emessi per la ritenuta indeducibilità dei costi di assistenza gestionale coordinata dalla controllante.
Il giudice di appello aveva fondato la declaratoria di estinzione sulla cessazione della materia del contendere, conseguente alla definizione delle liti ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, censurando la declaratoria integrale e l’omessa pronuncia sugli avvisi non definiti.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale la Corte rileva che non è stato proposto ricorso nei confronti di alcune società e che, trattandosi di posizioni chiaramente scindibili, ciascuna legata a specifici avvisi oggetto di separata impugnazione, non sussiste litisconsorzio necessario, nemmeno processuale. Non occorre quindi disporre l’integrazione del contraddittorio, richiamandosi sul punto Cass. n. 10528 del 28/04/2017 e Cass. n. 8790 del 29/03/2019.
Il primo motivo, con cui si deduceva la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo e per omessa pronuncia, è infondato. Al di là di alcune imperfezioni terminologiche, la motivazione è sufficientemente chiara: il giudice di appello ha ritenuto che l’intero contenzioso fosse stato definito tra le parti ai sensi della disposizione agevolativa e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Non sussiste dunque alcun contrasto tra motivazione e dispositivo, né omessa pronuncia.
Il secondo motivo è invece fondato. La Corte osserva che il giudice di appello ha dichiarato l’estinzione dell’intero giudizio senza considerare che la richiesta congiunta delle parti, a seguito di definizione agevolata, riguardava unicamente dieci avvisi di accertamento e non anche i restanti diciannove atti impositivi per cui era causa. La documentazione riprodotta nel ricorso ha consentito il rispetto del principio di autosufficienza.
Ne consegue che il giudice di appello non poteva dichiarare l’estinzione integrale, dovendo decidere nel merito le posizioni delle altre parti. La Corte precisa che, trattandosi di questione oggetto di controversia, la stessa non integra un errore di fatto per cui si sarebbe potuto procedere in revocazione. La pronuncia dichiarativa dell’estinzione parziale costituisce, pertanto, l’unico esito conforme alla definizione intervenuta.
In conclusione, la Corte accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.
Nota della Redazione
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