Rendicontazione non è pregiudiziale all’accertamento giudiziale del credito (Cass. civ. Sez. I n. 9422 del 09.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di rendicontazione dei costi sostenuti dall’affidatario di un servizio pubblico essenziale non costituisce una pregiudiziale amministrativa che condiziona l’accertamento giudiziale del credito di rimborso. Il giudice ordinario, adito dal privato nei confronti della pubblica amministrazione, deve pronunciarsi sulla fondatezza della domanda esaminando le prove documentali prodotte — fatture, SAL, formulari di identificazione dei rifiuti, atto ricognitivo dei crediti — e accertando l’inerenza e la congruità degli oneri, eventualmente mediante consulenza tecnica d’ufficio. La rendicontazione non è espressione di una riserva di amministrazione idonea a precludere la tutela giurisdizionale del diritto di credito.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria in regime di esclusiva del servizio di smaltimento dei rifiuti in una Regione, aveva continuato a operare dopo la risoluzione dei contratti, in forza della normativa emergenziale che impose la prosecuzione del servizio a titolo gratuito con copertura dei costi a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. La fornitrice, non remunerata per i mesi di febbraio, marzo e aprile 2008, agì per il pagamento; l’affidataria propose domanda di manleva verso la Presidenza del Consiglio.
Il Tribunale accolse la domanda della fornitrice e rigettò la manleva. La Corte d’appello, transatta la lite principale, confermò il rigetto della manleva, ritenendo l’obbligo di rendicontazione requisito necessario e insostituibile per il rimborso. La questione giunge così in Cassazione.
La Motivazione della Corte
Esaminato prioritariamente il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio, la Corte lo dichiara inammissibile. Sul difetto di giurisdizione, deduce l’amministrazione, si è formato il giudicato interno: l’appello dell’affidataria aveva investito la giurisdizione solo nel diverso rapporto con la fornitrice, mentre l’appello incidentale dell’amministrazione aveva riguardato la competenza territoriale, implicando acquiescenza alla giurisdizione del giudice adito.
Nel merito, i motivi primo, secondo e quarto sono fondati. La Corte territoriale ha imperniato il rigetto sul mancato espletamento della rendicontazione prevista dalla O.P.C.M. n. 3479/2005, considerandola condizione necessaria per il rimborso ed escludendo la rilevanza dell’atto ricognitivo dei crediti.
Così ragionando, il giudice di merito ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di accertare il diritto al ristoro, supportata da fatture, SAL, riepiloghi dei rifiuti conferiti e formulari di identificazione. Tale documentazione avrebbe dovuto essere valutata come prova dell’effettività, pertinenza e congruità dei costi, o quanto meno come motivo per disporre una consulenza tecnica d’ufficio.
La Corte richiama il precedente Cass. ord. n. 11605/2020, che in fattispecie analoga aveva ritenuto l’analitica indagine del c.t.u. idonea ad assorbire l’onere di rendicontazione. Nella specie l’affidataria ha agito quale mera esecutrice della pubblica amministrazione, sotto il controllo dello Stato, con copertura dei costi.
La rendicontazione non può configurarsi come pregiudiziale amministrativa né come espressione di una riserva di amministrazione. Spetta al giudice di merito verificare l’esistenza dei presupposti del credito e accertare l’inerenza e congruità degli oneri con gli ordinari strumenti processuali. Il terzo motivo è rigettato, perché il precedente invocato riguarda una vicenda diversa e non assume valore di giudicato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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