Spese all’esito del giudizio di rinvio e soccombenza globale (Cass. civ. Sez. II n. 8920 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice del rinvio, cui la Suprema Corte ha rimesso la causa, deve pronunciarsi sulle spese dell’intero giudizio, comprensivo di tutte le sue precedenti fasi di merito e di legittimità, individuando la soccombenza sulla base dell’esito finale globale e non limitandosi a statuire sulle sole spese di alcune fasi. È illegittima la pronuncia che ometta di provvedere sui compensi dell’originario procedimento di merito e del primo giudizio di legittimità. La compensazione integrale delle spese ex art. 92 cod. proc. civ. presuppone la soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni, espressamente indicate in motivazione, non essendo sufficiente un asserito revirement giurisprudenziale smentito dalla giurisprudenza di legittimità. Il mancato riconoscimento della maggiorazione per assistenza di più parti aventi la stessa posizione processuale rientra nella facoltà, non nell’obbligo, del giudice e non è censurabile in cassazione.

Il Fatto

Il procedimento nasce da un ricorso per equa riparazione ex art. 3 legge n. 89/2001 per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo, ai sensi dell’art. 6 CEDU. Dopo l’accoglimento in primo grado e la cassazione con rinvio, la Corte d’Appello umbra, in sede di riassunzione, regolamentava le sole spese del secondo giudizio di rinvio, compensando integralmente quelle del giudizio di legittimità e della fase di riassunzione.

I ricorrenti impugnano quel decreto con ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, dolendosi della mancata pronuncia sulle spese delle fasi precedenti, della integrale compensazione e del difetto di motivazione sulla maggiorazione per assistenza di più parti. Il Ministero si costituisce ai soli fini della partecipazione all’udienza.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. Il decreto impugnato omette di pronunciarsi sulle spese dell’originario giudizio di merito e del primo giudizio di legittimità. Il giudice del rinvio deve regolare le spese dell’intero giudizio, basandosi sull’esito finale globale dello stesso, e non può limitarsi alle sole spese di alcune fasi. L’ordinanza di cassazione con rinvio aveva del resto espressamente demandato al giudice del rinvio il regolamento delle spese di quel giudizio di legittimità.

Anche il secondo motivo è fondato. Non sussistevano le ragioni per disporre la compensazione integrale ex art. 92 cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, che richiede la soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni. Manca il primo requisito. L’asserito revirement giurisprudenziale invocato dal giudice di merito, fatto risalire a Cass. n. 21487 del 31.08.2018, si scontra con quanto già affermato da questa Corte (tra le altre, Cass. ord. n. 1018 del 17.01.2018).

Il terzo motivo è rigettato. Il giudice ha la facoltà, e non l’obbligo, di liquidare la maggiorazione per assistenza di più parti processuali (Cass. n. 26893/2023; Cass. n. 6005/2020); il mancato esercizio di tale facoltà non è censurabile in sede di legittimità.

Cassati il primo e il secondo motivo, la Corte decide nel merito ex art. 384, secondo comma, ultima parte, cod. proc. civ., provvedendo direttamente alla liquidazione delle spese del procedimento di equa riparazione. Applica la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell’affare ex art. 4 d.m. n. 55/2014 e condanna il Ministero alle somme liquidate per l’originario giudizio di merito, per ciascun giudizio di legittimità e per il secondo giudizio di rinvio, oltre accessori, distraendo le spese in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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