Pertinenza e agevolazione prima casa: rileva lo stato dei luoghi (Cass. civ. Sez. V n. 2351 del 24.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di agevolazione prima casa, il carattere pertinenziale del terreno destinato a giardino e alienato unitamente all’abitazione deve essere accertato in concreto secondo la nozione dell’art. 817 cod. civ., fondata sul criterio fattuale della destinazione effettiva della cosa a servizio od ornamento del bene principale. La Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, nel riferirsi alle unità immobiliari di categoria C/2, C/6 e C/7, non contiene un’elencazione esclusiva delle pertinenze agevolabili, ma ha valenza meramente complementare rispetto alla nozione civilistica. Esclusa la classificazione catastale quale criterio dirimente, la qualificazione pertinenziale rileva solo se convalidata dalla verifica dei presupposti oggettivo e soggettivo, il cui accertamento spetta al giudice di merito.

Il Fatto

Il contribuente acquistava un fabbricato ad uso abitativo con un appezzamento di terreno destinato a giardino, qualificato nell’atto notarile come pertinenza dell’unità immobiliare, invocando l’aliquota agevolata per l’acquisto della prima casa. L’Agenzia delle Entrate recuperava l’imposta in misura ordinaria sul valore del terreno, sul rilievo che l’agevolazione spettasse alle sole pertinenze classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente. La Commissione tributaria regionale, in riforma, respingeva l’opposizione, negando la natura pertinenziale del giardino per la sua autonomia fisica, funzionale ed economica rispetto al fabbricato. Il contribuente ricorreva quindi per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui il contribuente lamentava che il giudice d’appello avesse ammesso una nuova questione concernente la pertinenzialità del terreno, è dichiarato inammissibile. La censura investe l’interpretazione dell’atto amministrativo di liquidazione, che è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione adeguata. Chi denuncia in cassazione l’erronea interpretazione di un atto amministrativo deve indicare i canoni ermeneutici violati: il motivo si limita invece a proporre una diversa lettura dell’atto, contestando un accertamento di fatto non sindacabile.

Il secondo motivo è invece fondato. La Corte rileva che la Commissione regionale ha costruito l’autonomia del terreno su elementi non univocamente sintomatici — l’estensione dell’area, l’accesso dalla pubblica via, il confine con proprietà di terzi — o irrilevanti, come l’inserimento in un diverso mappale.

Il percorso argomentativo si fonda sulla nozione civilistica di pertinenza. La Corte richiama i propri precedenti secondo cui il concetto di pertinenza riposa sul criterio fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa a servizio od ornamento di un’altra, senza che rilevi la qualificazione catastale, che ha rilievo esclusivamente formale. La norma tributaria, nel riferimento alle unità di categoria C/2, C/6 e C/7, ha mera valenza complementare rispetto alla nozione dell’art. 817 cod. civ., senza introdurre un’elencazione esclusiva.

La Corte precisa altresì che la natura pertinenziale deve essere convalidata dalla verifica in concreto dei presupposti oggettivo e soggettivo. L’indagine implica un apprezzamento dei dati probatori e va condotta in sede di merito, accertando una modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi stabilmente lo ius edificandi e non si risolva in un mero collegamento materiale rimovibile. Attesa l’indisponibilità del rapporto tributario, la prova dell’asservimento grava sul contribuente e va valutata con maggior rigore.

Poiché la Commissione regionale non ha rispettato tali principi, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per il rinnovato accertamento di fatto e la regolazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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