Proroga tecnica sottoposta al controllo preventivo della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 167 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
I decreti approvativi degli atti di proroga tecnica di contratti pubblici già registrati dalla Corte dei conti sono assoggettati al controllo preventivo di legittimità, poiché incidono in senso modificativo su un rapporto negoziale che, per espressa previsione normativa, vi è già sottoposto. Il riferimento ai “contratti” contenuto nell’art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 20/1994 non va inteso come interpretazione estensiva, ma come fisiologica prosecuzione dell’attività di controllo sul contratto originario. La proroga tecnica, distinta dalla rinnovazione, è ammissibile in via eccezionale, purché la nuova procedura di gara sia già avviata e il ritardo non sia imputabile all’amministrazione. La sua durata non è preventivamente quantificabile, legata com’è a circostanze obiettive ed eccezionali. Il vizio di legittimità dell’atto non preclude la registrazione quando emergono interessi pubblici di rango costituzionale, segnatamente la continuità di un servizio essenziale e il diritto alla salute dei detenuti.
Il Fatto
Il Dipartimento Amministrazione penitenziaria – Provveditorato Regionale della Campania ha adottato un decreto con cui ha disposto la proroga tecnica, alle medesime condizioni e per il tempo necessario al completamento della nuova gara, di un contratto stipulato per la fornitura di derrate alimentari destinate al vitto dei detenuti degli istituti penitenziari campani. Il contratto originario era già stato prorogato di un anno mediante esercizio dell’opzione di prosecuzione, con scadenza fissata al 28.2.2025. La copertura finanziaria è stata assicurata sul pertinente capitolo di bilancio per il 2025.
Il decreto, trasmesso alla Corte su sollecitazione della Ragioneria territoriale dello Stato, è stato investito da un rilievo del Magistrato istruttore che ha chiesto chiarimenti sullo stato della nuova procedura di gara e sulla permanenza dei requisiti generali in capo al contraente. L’Amministrazione ha risposto con note difensive, trasmettendo la determina a contrarre e il bando pubblicato in GUUE. La Sezione è stata quindi chiamata a pronunciarsi collegialmente sul visto e sulla registrazione.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, il Collegio ha affermato la propria competenza a conoscere dei decreti approvativi delle proroghe tecniche. Ha richiamato il consolidato orientamento contabile secondo cui sono soggetti al controllo preventivo anche gli atti modificativi di contratti pubblici già registrati. Diversamente opinando, l’Amministrazione potrebbe modificare qualsiasi atto sottoposto a controllo senza alcuna verifica di legittimità.
La Sezione ha respinto la tesi secondo cui l’art. 3, lett. g), legge n. 20/1994, riferendosi ai soli “contratti”, escluderebbe gli atti unilaterali di esercizio di un diritto potestativo. Pur riconoscendo che la proroga tecnica costituisce mera dilatazione temporale del rapporto, il Collegio ha osservato che essa produce un incremento della prestazione dovuta e incide sul contratto originario. Sottrarre tale fase al controllo aprirebbe la via a un esercizio disancorato dai presupposti legittimanti.
Nel merito, la Corte ha individuato i presupposti della proroga tecnica, richiamando la disciplina dell’art. 106, D.Lgs. n. 50/2016 (oggi art. 120, D.Lgs. n. 36/2023). L’istituto deve rivestire carattere eccezionale e temporaneo, essere previsto nella lex specialis e disposto prima della scadenza. Presupposto ulteriore è che la procedura di individuazione del nuovo contraente sia già stata bandita. Il ritardo non deve essere imputabile all’amministrazione.
Applicando tali coordinate, il Collegio ha rilevato che il ricorso alla proroga tecnica non si poneva in sintonia con il quadro normativo: le procedure di gara non erano ancora avviate alla data del provvedimento, essendo il bando pubblicato solo successivamente. Il ritardo è apparso ascrivibile a un difetto di programmazione e a carenze di coordinamento tra livello centrale e periferico, non a eventi imprevedibili. Né l’entrata in vigore del nuovo Codice appalti poteva costituire evento eccezionale.
Ciò nonostante, la Sezione ha ammesso al visto e alla registrazione il decreto, in ragione della continuità amministrativa. L’interruzione del servizio di vettovagliamento avrebbe inciso sul diritto alla salute dei detenuti, di rilievo costituzionale, e sull’ordine pubblico negli istituti penitenziari. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza costituzionale sulla dignità del detenuto, escludendo che le criticità rilevate avessero valore predittivo di danno, poiché la spesa resta connessa a un servizio essenziale e non rinunciabile. La mancata registrazione avrebbe prodotto, ex art. 18, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023, la perdita di efficacia dell’atto di proroga, precludendo l’erogazione del servizio.
Nota della Redazione
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