Inammissibile parere Corte dei conti su dotazione organica ente in dissesto (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 177 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, è circoscritta alla materia della contabilità pubblica e non può risolversi in consulenza di portata generale né in una surrettizia forma di co-amministrazione. Il quesito deve essere connotato da generalità e astrattezza e non può investire comportamenti amministrativi o atti gestionali concreti. È pertanto inammissibile, sotto il profilo oggettivo, la richiesta di parere che verta su materia attribuita dal legislatore a un organo amministrativo, quale la rideterminazione della dotazione organica dell’ente in dissesto sottoposta all’esame della COSFEL, e che sia stata già oggetto di specifica pronuncia dell’organo legislativamente preposto.

Il Fatto

Il Sindaco del Comune di Villabate, ente in dissesto finanziario di tipo funzionale, ha sottoposto alla Sezione di controllo per la Regione siciliana quattro quesiti. Il primo riguarda la possibilità di rideterminare la dotazione organica in presenza del divieto di cui all’art. 267 del TUEL, quando la dotazione attuale sia inferiore di circa il 50% rispetto a quella prevista dall’art. 259 del TUEL. Il secondo verte sull’applicabilità del divieto di incremento alle assunzioni etero-finanziate o previste per legge. Il terzo concerne l’estensione delle deroghe di cui all’art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 113/2016 e all’art. 19, comma 1, del decreto-legge n. 124/2023 agli enti in dissesto privi di bilancio stabilmente riequilibrato. Il quarto attiene alle assunzioni etero-finanziate, alle quote d’obbligo delle categorie protette e alle assunzioni a tempo determinato per il PNRR, prescindendo dal parere della COSFEL.

La Motivazione della Corte

La Sezione verifica anzitutto i requisiti di ammissibilità, distinguendo il profilo soggettivo da quello oggettivo. Sotto il primo, la richiesta è ammissibile perché presentata dal Sindaco, organo rappresentativo dell’ente ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL. Sotto il secondo, il quesito non supera il vaglio.

La Corte richiama il perimetro della funzione consultiva delineato dalla Sezione delle Autonomie (n. 5/AUT/2006; n. 3/SEZAUT/2014/QMIG) e dalle Sezioni riunite in sede di controllo (n. 54/CONTR/2010). La contabilità pubblica coincide con il sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale degli enti pubblici, con una visione dinamica che sposta l’angolo visuale dalla gestione del bilancio ai relativi equilibri. La funzione consultiva resta però più circoscritta rispetto alle ulteriori forme di collaborazione.

La Sezione ribadisce che non può pronunciarsi su quesiti implicanti valutazioni su comportamenti amministrativi o su casi concreti e atti gestionali, già adottati o da adottare. Il parere non può diventare una modalità di co-amministrazione che sottragga all’ente le scelte discrezionali, come affermato dalla Sezione regionale per le Marche (n. 21/2012/PAR). Il quesito deve quindi presentare i caratteri di generalità e astrattezza.

La Corte esclude, inoltre, ogni interferenza con le altre funzioni attribuite alla magistratura contabile o ad altri plessi giurisdizionali, richiamando la Sezione delle Autonomie (n. 24/SEZAUT/2019/QMIG): la funzione consultiva non può prefigurare soluzioni non conciliabili con successive pronunce della giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria.

Su queste basi, la richiesta è inammissibile sotto il profilo oggettivo. La materia è attribuita dal legislatore a un organo amministrativo: l’art. 159, comma 7, del TUEL sottopone la rideterminazione della dotazione organica all’esame della COSFEL per l’approvazione, mentre l’art. 267 del TUEL vieta l’aumento della dotazione durante il risanamento. Lo stesso ente ha già posto i quesiti alla COSFEL, che ha ritenuto di non esaminare la richiesta di fabbisogno senza la preliminare approvazione dell’ipotesi di bilancio equilibrato. Ne deriva un ulteriore profilo di inammissibilità: i quesiti non sono connotati da generalità e astrattezza e sono già stati oggetto di pronuncia dell’organo preposto. La Sezione non può fornire né un avallo preventivo agli atti gestionali né creare un conflitto di decisioni con l’organo amministrativo competente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *