Proroga tecnica contratti pubblici soggetta a controllo preventivo Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 170 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
I decreti che approvano gli atti di proroga tecnica di contratti pubblici già sottoposti al controllo preventivo di legittimità rientrano nell’ambito applicativo dell’art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 20/1994. Il riferimento ai “contratti” contenuto nella norma va interpretato nel senso di ricomprendere anche gli atti negoziali unilaterali che su tali contratti incidono in senso modificativo, dovendosi altrimenti frustrare la ratio del controllo ed esporre la fase esecutiva a una elusione della disciplina dell’evidenza pubblica. La proroga tecnica è ammessa solo in presenza di carattere eccezionale, temporaneità e assenza di ritardi imputabili all’Amministrazione, e presuppone che la procedura per il nuovo affidamento sia già stata bandita. Il difetto di tali presupposti non impedisce la registrazione quando la mancata approvazione pregiudicherebbe interessi pubblici di rilievo costituzionale, come la continuità del vitto carcerario.

Il Fatto

Il Dipartimento Amministrazione penitenziaria – Provveditorato Regionale della Campania ha emanato il Decreto n. 298 del 30.12.2024, con cui ha disposto la proroga tecnica, alle medesime condizioni, del contratto per la fornitura di derrate alimentari destinate al vitto dei detenuti negli istituti penitenziari campani. La proroga era limitata al tempo necessario al completamento della nuova gara e comunque non oltre sei mesi. Il contratto originario, già prorogato mediante opzione, veniva a scadenza il 28.2.2025.

Il Magistrato istruttore ha formulato due rilievi: chiarire se fosse già stata avviata la nuova procedura di gara e le ragioni del ritardo, e trasmettere la documentazione sulla permanenza dei requisiti generali del contraente. L’Amministrazione ha risposto con note del 5 e 17 giugno 2025. Il deferimento alla Sezione è stato richiesto per la pronuncia collegiale sul visto e la registrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della sottoponibilità a controllo dei decreti approvativi di proroga tecnica. Il dato letterale dell’art. 3, comma 1, lett. g), legge n. 20/1994 richiama i “contratti”, locuzione che potrebbe escludere gli atti unilaterali di esercizio di un diritto potestativo. Il Collegio si esprime in senso opposto a tale lettura restrittiva: escludere le proroghe dal novero degli atti controllabili significherebbe sottrarre al monitoraggio le modifiche in fase esecutiva del contratto registrato, propiziando una elusione della disciplina dell’evidenza pubblica.

La Corte osserva che, in caso di appalto di servizio a esecuzione continuata, la proroga produce un incremento della prestazione dovuta e del relativo compenso. L’inserimento dell’opzione di proroga nella documentazione di gara consente alla Corte di verificarne ab origine i presupposti e la copertura finanziaria, ma sottrarre il controllo successivo sulle modalità di esercizio aprirebbe la via a un uso potenzialmente disancorato dai presupposti del diritto potestativo, con conseguenze sull’assetto concorrenziale del mercato. Il riferimento ai “contratti” va dunque inteso come idoneo a ricomprendere anche gli atti negoziali unilaterali che su di essi incidono in senso modificativo. Si tratta di fisiologica prosecuzione dell’attività di controllo sul contratto originario, non di interpretazione estensiva.

Quanto ai presupposti operativi, richiamando la propria deliberazione n. 150/2025, la Corte ribadisce che la proroga tecnica, disciplinata dall’art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016 (ora art. 120, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023), deve avere carattere eccezionale e temporaneo, senza che l’Amministrazione possa rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della gara. Essenziale è che la procedura per il nuovo contraente sia già in corso. La Corte cita la giurisprudenza amministrativa (TAR Campania n. 891/2022, Cons. Stato n. 2882/2009) e contabile (SCCLEG/5/2022/PREV, SRCSIC/124/2020/PREV).

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che al 30.12.2024 la nuova gara non era stata bandita: il bando è stato pubblicato in GUUE solo l’11.3.2025. Il ritardo non è ascrivibile a eventi imprevedibili, ma a un difetto di programmazione e alle carenze di coordinamento tra livello centrale e periferico. L’entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 risale al 1°.4.2023, sicché l’Amministrazione aveva ampio tempo per adeguarsi. La proroga non si pone quindi in sintonia con il quadro normativo.

Nondimeno, la Corte considera che l’art. 18, comma 8, D.Lgs. n. 36/2023 sottopone il contratto alla condizione risolutiva dell’esito negativo dell’approvazione: la mancata registrazione precluderebbe l’erogazione del vitto, con lesione del diritto alla salute dei detenuti (art. 32 Cost.) e rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza degli istituti. Richiamando la Corte cost. n. 341/2006 sulla dignità dei detenuti, la Sezione procede alla registrazione per ragioni di correntezza e continuità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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