Recupero crediti non riscossi escluso dal giudizio di conto (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 10 del 13.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto presuppone necessariamente la sussistenza della figura dell’agente contabile, che negli enti locali è sempre tipizzata e richiede un formale e diretto investimento della funzione da parte della legge o delle disposizioni regolamentari interne. Non è qualificabile come conto giudiziale il conto che espone l’attività di recupero di crediti non riscossi, poiché nessuna disposizione attribuisce la qualifica di agente contabile a chi abbia gestito una siffatta procedura; tale conto è pertanto improcedibile. È invece conto giudiziale, ai sensi dell’art. 610 r.d. n. 827/1924, quello di riscossione dei ticket mensa, dovendosi considerare gli esercenti convenzionati subagenti e il responsabile dell’economato agente principale. Ove il conto non sia stato reso, va disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il giudizio di resa.

Il Fatto

Il giudizio di conto riguarda il rendiconto presentato da un’agente contabile in qualità di riscossore del servizio ticket mensa scolastica di un Comune, per l’esercizio finanziario 2019. Il Magistrato Istruttore, con apposita relazione, aveva rilevato criticità del conto, evidenziando che l’agente non era mai stata realmente incaricata del servizio di riscossione, essendo la refezione scolastica affidata a una società esterna e la gestione dei ticket svolta mediante un sistema elettronico.

L’attività dell’agente era consistita nel recupero dei crediti non riscossi, avviato dal responsabile del servizio finanziario per le fruizioni della mensa effettuate senza l’utilizzo del portafoglio virtuale. Non essendo state fornite le rendicontazioni dei concessionari, il Collegio ha disposto un’ispezione a mezzo della Guardia di Finanza per ricostruire l’intera gestione e individuare gli agenti contabili responsabili.

La Motivazione della Corte

L’annotazione della Guardia di Finanza ha confermato le modalità di espletamento del servizio e ha appurato che il Comune ha incassato dagli esercenti convenzionati la somma di € 23.979,92, con la necessità di recuperare le quote non corrisposte dagli utenti. La procedura di recupero, avviata dal responsabile d’area e proseguita dall’agente, ha condotto all’incasso di € 1.931,00, mentre la somma residua di € 2.032,00 non risultava ancora incassata.

Il Collegio ha anzitutto escluso che il conto in esame sia un conto dell’attività di gestione ticket mensa, poiché l’attività della dipendente è consistita nel recupero dei crediti non riscossi e non nella riscossione dei ticket. Si è posto quindi il quesito se il conto medesimo sia un conto giudiziale ai sensi della normativa in materia di contabilità di stato.

Richiamando l’art. 44 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (RD n. 1214/1934), l’art. 74 della legge di contabilità generale dello Stato n. 2440/1923 e l’art. 610 del r.d. n. 827/1924, la Corte ha ribadito che il giudizio di conto presuppone necessariamente la figura dell’agente contabile. Per gli enti locali, le Sezioni Riunite n. 30/2014/QM hanno precisato che gli agenti contabili sono figure sempre tipizzate, formalmente e direttamente investite della funzione dalla legge o dalle disposizioni regolamentari interne, con netta distinzione tra l’obbligo di rendere il conto giudiziale e l’obbligo di rendicontazione amministrativa.

Dalla disamina del quadro normativo non è emersa alcuna disposizione che attribuisca la qualifica di agente contabile a chi abbia gestito una procedura di recupero crediti non riscossi. Il conto in esame non è pertanto tecnicamente qualificabile come conto giudiziale ed è improcedibile.

È invece conto giudiziale quello di riscossione dei ticket mensa, trattandosi di attività di riscossione per conto dell’ente locale. Alla luce degli accertamenti, gli esercenti hanno operato come subagenti, riversando le somme all’ente presso il servizio economato, il cui responsabile può essere considerato agente principale. Il conto di tale gestione deve quindi essere presentato, eventualmente a seguito di giudizio per resa del conto ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e ferma restando la possibilità per il contabile di un’autonoma redazione del conto. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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