Protezione complementare: tutela vita privata e familiare dopo il d.l. n. 20/2023 (Cass. civ. n. 29593/2025)
Principi di diritto (Massima)
La rivisitazione della protezione complementare operata dal d.l. n. 20 del 2023, conv. in l. n. 50 del 2023, non ha determinato il venir meno della tutela della vita privata e familiare dello straniero in Italia, atteso che il tessuto normativo continua a richiedere il rispetto degli obblighi costituzionali e convenzionali (artt. 5, comma 6, e 19, comma 1.1, d.lgs. n. 286/1998, e art. 8 CEDU). La protezione complementare può essere accordata in presenza di un radicamento sufficientemente forte da far ritenere che l’allontanamento, non imposto da prevalenti ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, determini una violazione del diritto alla vita familiare o privata, con valutazione di proporzionalità e bilanciamento caso per caso secondo i criteri della Corte Edu e della giurisprudenza di legittimità.
Il Fatto
Un cittadino del Senegal presentava domanda di protezione internazionale in Italia, dichiarando di essersi convertito al cristianesimo e di aver subito persecuzioni. La Commissione territoriale di Verona – sezione di Padova riteneva la vicenda non credibile e rigettava la domanda per manifesta infondatezza, escludendo anche la protezione speciale. Il ricorrente impugnava la decisione dinanzi al Tribunale di Venezia, depositando documentazione relativa a un contratto di lavoro a tempo determinato (prorogato fino al 31 dicembre 2024) e a un percorso scolastico intrapreso in Italia. Il Tribunale, ritenendo che sussistessero i presupposti per la protezione complementare sotto il profilo del radicamento sociale e lavorativo, sollevava rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., chiedendo se, a seguito dell’abrogazione dei periodi dell’art. 19, comma 1.1, del testo unico immigrazione (d.l. n. 20/2023), la tutela della vita privata e familiare fosse ancora garantita e in quali termini.
La Motivazione della Corte
La Cassazione enuncia il principio di diritto dopo aver ricostruito il sistema della protezione dello straniero (rifugio, protezione sussidiaria e protezione complementare), evidenziando che la protezione complementare è una protezione nazionale, complementare rispetto a quella internazionale, fondata su obblighi costituzionali e internazionali. La Corte ricorda che l’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 e l’art. 19, comma 1.1, dello stesso testo unico, anche dopo le modifiche del 2023, continuano a richiamare gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, tra i quali rientra la tutela della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU.
La Corte respinge l’idea che la soppressione dei due periodi dell’art. 19 abbia eliminato la tutela, rilevando che tali periodi erano meramente specificativi di criteri già desumibili dalla giurisprudenza CEDU e nazionale. L’assenza di tali criteri non impedisce al giudice di valutare il radicamento dello straniero, dovendo egli applicare gli artt. 8 CEDU e 10, terzo comma, Cost., nonché i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4455/2018; Cass., Sez. Un., n. 24413/2021).
La Corte precisa che la distinzione tra “settled migrants” e “non-settled migrants” elaborata dalla Corte EDU non costituisce un limite soggettivo all’applicazione dell’art. 8, ma incide sull’ampiezza del margine di apprezzamento dello Stato e sulla proporzionalità del bilanciamento. Il giudice deve valutare caso per caso, tenendo conto dei legami familiari, della durata della presenza, delle relazioni sociali, dell’integrazione lavorativa e del rispetto delle regole della comunità, comparando tali elementi con i legami con il paese d’origine e le difficoltà del rientro.
La Corte conclude che la protezione complementare per motivi di vita privata e familiare sopravvive alla riforma, ma il giudice deve ora operare una valutazione più flessibile e concreta, ancorata ai criteri della Corte EDU e della giurisprudenza nazionale, nel rispetto del bilanciamento con le esigenze di sicurezza nazionale e ordine pubblico.
Implicazioni Pratiche
- Valutazione del radicamento: l’avvocato del richiedente protezione complementare deve allegare e provare elementi concreti di radicamento (contratti di lavoro, frequenza di corsi, conoscenza della lingua, partecipazione a attività sociali, legami familiari effettivi, durata del soggiorno), anche se il soggiorno è irregolare o in attesa di esame della domanda di protezione internazionale, per dimostrare che l’allontanamento costituirebbe una violazione del diritto alla vita privata e familiare.
- Bilanciamento con ragioni di ordine pubblico: l’avvocato del Ministero dell’Interno, in sede di opposizione alla protezione, deve eccepire e provare eventuali ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico (es. condanne penali, comportamenti illeciti) che possano giustificare l’allontanamento, anche in presenza di un certo radicamento, invocando il bilanciamento di cui all’art. 8, par. 2, CEDU.
- Ricorso al rinvio pregiudiziale: in caso di dubbio interpretativo sulle nuove disposizioni, l’avvocato del richiedente o del Ministero può sollecitare il giudice di merito a sollevare rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. dinanzi alla Cassazione, come avvenuto nel caso di specie, per ottenere un principio di diritto vincolante sulla corretta interpretazione delle norme sopravvenute.
Nota della Redazione
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