Maggioranza dei voti e un terzo del valore per la delibera in seconda convocazione (Cass. civ. n. 13856/2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 1136, comma 3, c.c., secondo cui la deliberazione assunta dall’assemblea condominiale in seconda convocazione è valida «se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio», deve essere interpretato nel senso che i condomini che hanno votato contro l’approvazione non devono rappresentare un valore proprietario maggiore rispetto a coloro che hanno votato a favore.
La deliberazione dell’assemblea in seconda convocazione è valida se riporta un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio, sempre che essa sia presa a maggioranza di voti, dovendo il numero di coloro che hanno votato a favore e l’entità dei millesimi da essi rappresentati superare il numero e i valori dei condomini dissenzienti.
Nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c., i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento adesivo autonomo, se dotati di autonoma legittimazione ad impugnare, ovvero adesivo dipendente, se la legittimazione è preclusa; in ogni caso, l’intervento a favore del condominio è qualificato come adesivo dipendente, stante la legittimazione processuale passiva esclusiva dell’amministratore.
Il Fatto
La società S.r.l. unipersonale e un altro condomino impugnarono ex art. 1137 c.c. la deliberazione assembleare del Condominio, approvata in seconda convocazione il 5 giugno 2015, con il voto favorevole di 58 condomini (358,633 millesimi) e il voto contrario di tre condomini (524,730 millesimi). Il Tribunale di Messina respinse l’impugnazione, ritenendo raggiunto il quorum di cui all’art. 1136, comma 3, c.c. La Corte d’Appello di Messina confermò la sentenza, ritenendo valida la delibera sulla base della maggioranza degli intervenuti (58 su 61) e del raggiungimento del terzo del valore dell’edificio con i 358,633 millesimi favorevoli.
Avverso tale decisione, la S.r.l. propose ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 1136, comma 3, c.c. per l’erronea interpretazione del quorum deliberativo. Il Condominio e i condomini intervenuti resistettero con controricorso e proposero ricorso incidentale sulle spese.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il secondo motivo del ricorso principale, ritenendolo fondato, e rigetta il terzo, dichiarando assorbiti gli altri motivi e il ricorso incidentale. La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità (Cass. n. 16338 del 2020; n. 25558 del 2020; n. 6625 del 2004) secondo cui la regola posta dall’art. 1136, comma 3, c.c. va intesa nel senso che la deliberazione in seconda convocazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con almeno un terzo del valore dell’edificio, ma la maggioranza va calcolata in termini di millesimi, non di numero di condomini: i favorevoli devono rappresentare un valore proprietario superiore a quello dei dissenzienti, non essendo sufficiente che raggiungano il terzo del valore complessivo.
La Corte osserva che la Corte d’Appello di Messina ha erroneamente ritenuto valida la delibera, nonostante i contrari rappresentassero 524,730 millesimi contro i 358,633 millesimi dei favorevoli. Il principio, che privilegia il criterio della maggioranza del valore dell’edificio come strumento coerente per soddisfare le esigenze condominiali, impone che il numero di coloro che hanno votato a favore e l’entità dei millesimi da essi rappresentati superino il numero e i valori dei condomini dissenzienti. Poiché nella fattispecie i dissenzienti rappresentavano una quota millesimale superiore, la delibera era invalida.
La Cassazione rigetta il terzo motivo del ricorso principale, con cui si deduceva l’inammissibilità degli interventi dei tre condomini dissenzienti. La Corte afferma che, nel giudizio di impugnazione di una delibera assembleare, i singoli condomini possono intervenire volontariamente: se dotati di autonoma legittimazione ad impugnare, l’intervento è adesivo autonomo; in caso contrario, è adesivo dipendente. Nel caso di intervento a sostegno del condominio (parte passiva), la legittimazione processuale passiva è esclusiva dell’amministratore, sicché l’intervento dei condomini va qualificato come adesivo dipendente, ma ciò non ne determina l’inammissibilità. La Corte dichiara assorbiti il primo motivo (sulla motivazione) e il quarto motivo (sulle spese) del ricorso principale, nonché i tre motivi del ricorso incidentale, in quanto le relative censure sulle spese restano travolte dalla cassazione con rinvio. La sentenza è cassata in relazione al secondo motivo, con rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, che procederà a nuovo esame uniformandosi al principio enunciato.
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