Gestione separata: la soglia reddituale non determina l’occasionalità (Cass. civ. n. 6007/2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’iscrizione alla Gestione separata, la soglia reddituale prevista dall’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 non costituisce il criterio distintivo tra attività abituale e occasionale. Un reddito inferiore a euro 5.000,00 non è presuntivo di occasionalità. L’abitualità dell’attività libero-professionale deve essere accertata in concreto, valorizzando anche elementi quali l’iscrizione all’albo, l’apertura della partita IVA e l’organizzazione predisposta per l’esercizio dell’attività. Il reddito inferiore alla soglia può costituire soltanto uno degli indizi da ponderare insieme agli altri elementi acquisiti.
Il Fatto
La controversia riguardava l’obbligo contributivo alla Gestione separata dell’INPS di un professionista iscritto all’albo dei commercialisti, ma non alla relativa Cassa, che per l’anno 2009 aveva dichiarato un reddito imponibile pari a euro 4.375,00. La Corte d’appello aveva confermato la decisione di primo grado che aveva escluso l’obbligo contributivo, ritenendo applicabile il limite reddituale di euro 5.000,00 previsto dall’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003.
L’INPS ricorreva per cassazione sostenendo che la soglia reddituale non fosse idonea, da sola, a qualificare come occasionale l’attività. Evidenziava che il professionista era iscritto all’albo, era titolare di partita IVA e svolgeva un’attività astrattamente soggetta all’iscrizione alla Gestione separata. Contestava quindi che il mancato superamento della soglia potesse escludere l’obbligo contributivo senza un autonomo accertamento dell’abitualità dell’attività professionale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione distingue nettamente il requisito dell’abitualità dalla soglia reddituale prevista per il lavoro autonomo occasionale. L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata riguarda chi esercita abitualmente, anche se non in via esclusiva, un’attività professionale produttiva di reddito non integralmente assoggettato alla contribuzione della relativa cassa professionale. Per le attività occasionali, invece, l’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 attribuisce rilievo alla soglia di euro 5.000,00.
Il limite reddituale, pertanto, non individua una linea di confine tra occasionalità e abitualità. Il suo superamento costituisce una presunzione di non occasionalità, mentre il mancato superamento non consente di presumere il contrario. Anche in presenza di un reddito inferiore alla soglia occorre verificare se l’attività sia stata esercitata professionalmente e con carattere abituale.
Secondo la Corte, l’abitualità deve essere apprezzata come scelta ex ante del professionista e non può essere ricavata ex post dal solo ammontare del reddito prodotto. L’accertamento deve riguardare le modalità concrete di esercizio dell’attività. Possono assumere valore indiziario l’iscrizione all’albo, l’apertura della partita IVA e l’organizzazione materiale predisposta a supporto dell’attività. Si tratta di presunzioni semplici, che devono essere valutate insieme agli ulteriori elementi disponibili.
Nel caso esaminato, la Corte territoriale aveva attribuito rilievo decisivo al reddito inferiore alla soglia senza valorizzare adeguatamente gli altri elementi, tra i quali l’apertura della partita IVA dedotta dall’INPS. La Cassazione accoglie quindi il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Corte d’appello affinché proceda a un nuovo accertamento dell’abitualità dell’attività professionale e, qualora il requisito risulti sussistente, esamini anche la questione della prescrizione.
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