Custodia e signoria di fatto nel danno da cose in custodia (Cass. civ. Sez. III n. 31165/2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, custode è il proprietario o, comunque, il titolare della signoria, anche di fatto, sulla cosa che ha dato luogo all’evento lesivo, in quanto, avendo un potere effettivo sulla stessa, è in condizioni di controllare i rischi ad essa inerenti. La signoria di fatto sulla cosa non viene meno nel caso in cui, in concreto e in particolare, sulla cosa stessa anche altri si trovino ad esplicare estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand’anche con modalità analoghe a quella del proprietario, salvo che questi non provi di avere, in precedenza, a quelli trasferita la signoria di fatto con modalità tali da escluderne la persistenza, pure solo in parte, in capo a sé medesimo.
Il Fatto
Il ricorrente, recatosi in visita presso l’abitazione del nipote, veniva invitato ad entrare dalla coniuge di quest’ultimo. Varcata la soglia, scivolava sul pavimento bagnato e reso viscido dalle operazioni di pulizia domestica in corso, riportando un trauma alla spalla sinistra. Conveniva in giudizio il nipote, proprietario dell’immobile, chiedendo il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Agrigento rigettava la domanda, ritenendola non provata. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 540/2022, rigettava l’appello, escludendo la responsabilità del proprietario in quanto, al momento del sinistro, la custodia del pavimento bagnato era della coniuge, che stava eseguendo le pulizie e aveva determinato la situazione di pericolo. Avverso tale sentenza, il danneggiato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione. Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui, ai fini della responsabilità ex art. 2051 c.c., è condizione necessaria e sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa, rapporto che postula l’effettiva disponibilità, giuridica e materiale, della stessa ed il potere-dovere di intervento su di essa per controllarla ed eliminare situazioni di pericolo. Tale responsabilità, di natura oggettiva, si fonda sulla relazione tra il custode e la res, alla quale si connette il dovere di vigilare e mantenere il controllo per impedire che produca danni a terzi.
La Corte di merito ha errato nel ritenere che la qualifica di custode fosse venuta meno in capo al proprietario per il solo fatto che, al momento del sinistro, si trovava al piano inferiore e che le pulizie erano state eseguite dalla coniuge. La signoria di fatto sull’immobile è ordinariamente immanente alla qualità di proprietario e possessore e non cessa ove altri si trovino ad esplicare estemporaneamente atti di fruizione o utilizzo, quand’anche con modalità analoghe a quelle del proprietario. Salvo che il proprietario non provi di avere trasferito la signoria di fatto a terzi con modalità tali da escluderne la persistenza in capo a sé, la qualifica di custode permane.
La Corte precisa che restano estranee al presente giudizio le questioni relative al merito, e segnatamente la sussistenza del nesso causale tra cosa custodita e sinistro, il ruolo della condotta del danneggiato e l’eventuale concorso della condotta della coniuge che ha connotato la cosa in condizione di pericolo, riservandone la valutazione al giudice del rinvio.
Implicazioni Pratiche
- Identificazione del custode: l’avvocato del danneggiato deve convenire in giudizio il proprietario dell’immobile, quale custode presunto ai sensi dell’art. 2051 c.c., senza dover provare che questi avesse la materiale disponibilità del pavimento al momento del sinistro, essendo sufficiente la signoria di fatto immanente alla proprietà.
- Onere della prova per il proprietario: il proprietario che eccepisca di non essere più custode deve provare di avere trasferito la signoria di fatto sulla cosa a terzi, con modalità (es. contratto di locazione, comodato) che escludano la sua persistente disponibilità e il suo potere di controllo, non bastando la mera circostanza che altri vi compiano atti di utilizzo.
- Valutazione della condotta del danneggiato: in sede di rinvio, la difesa del proprietario potrà eccepire il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 c.c., allegando che il terzo, avendo percepito o potendo percepire la situazione di pericolo (pavimento bagnato), avrebbe dovuto adottare le cautele normalmente attese; tale eccezione va sostenuta con elementi probatori specifici, poiché la valutazione del comportamento del leso è una tipica questione di fatto.
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