Prova contraria del socio alla presunzione di distribuzione degli utili (Cass. civ. Sez. V n. 12752 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La censura con cui si imputa al giudice di merito di avere ritenuto assolto l’onere della prova contraria incombente sul socio, nel giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento fondati sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili della società a ristretta base partecipativa, non integra la violazione dell’art. 2697 cod. civ. Questa si configura unicamente quando il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a un soggetto diverso da quello che ne è gravato, non anche quando si contesti la valutazione delle risultanze istruttorie. La doglianza così formulata si risolve in una inammissibile richiesta di riesame del fatto, estranea al giudizio di legittimità. Integra parimenti inammissibilità la censura rivolta avverso un obiter dictum della sentenza impugnata, per difetto di interesse.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a tre soci di una società a ristretta base azionaria tre distinti avvisi di accertamento, imputando loro, ai fini IRPEF per il 2014, un maggiore reddito di capitali. Gli avvisi muovevano da una verifica fiscale sulla società, dalla quale era emersa l’omessa presentazione delle dichiarazioni e l’omessa redazione e deposito del bilancio. Alla società veniva contestato un maggiore reddito per oltre un milione e mezzo di euro; l’atto diveniva definitivo per mancata impugnazione.

I soci impugnavano separatamente gli avvisi personali davanti alla Commissione tributaria provinciale, deducendo il difetto di contraddittorio preventivo e contestando la presunzione di distribuzione degli utili non contabilizzati. La CTP, riunite le cause, accoglieva i ricorsi, ritenendo necessaria la prova della reale percezione degli utili. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado confermava, accertando il rispetto del contraddittorio e l’avvenuto assolvimento della prova contraria da parte dei soci. L’Ufficio ricorreva per cassazione con due motivi; i contribuenti resistevano eccependo l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2697, secondo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che i soci non avessero assolto l’onere probatorio loro incombente. La Corte lo dichiara inammissibile. La disamina del giudice tributario di secondo grado esclude la fondatezza della doglianza, che, pur formulata come violazione di legge, si traduce in una istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice, tesa a una nuova pronuncia di fatto.

Il Collegio richiama il principio secondo cui la violazione dell’art. 2697 cod. civ. ricorre solo quando il giudice di merito abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella gravata, non anche quando si lamenti l’erronea valutazione delle acquisizioni istruttorie. Il giudice di merito, nel fondare la decisione su una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che l’indicazione delle ragioni del proprio convincimento, senza obbligo di discutere ogni singolo elemento o di confutare tutte le deduzioni difensive.

La valutazione del compendio probatorio resta riservata al giudice di merito, cui spetta individuare le fonti del convincimento, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere tra le risultanze processuali quelle idonee a dimostrare la veridicità dei fatti. Nella specie il giudice tributario, sulla base della documentazione prodotta dai contribuenti, ha ritenuto assolto l’onere della prova contraria alla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, senza violare l’art. 2697 cod. civ.

Il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per omessa, carente e apparente motivazione, in violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 132 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., censurando l’affermazione sull’inutile richiesta di accesso agli atti. Anche questo motivo è inammissibile: l’affermazione impugnata è svolta ad abundantiam e non corrobora la ratio decidendi, imperniata sull’assolvimento dell’onere probatorio. Le censure avverso argomentazioni svolte ad abundantiam o costituenti obiter dicta sono inammissibili per difetto di interesse, non incidendo sul dispositivo.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia alle spese processuali. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *