Esenzione IMU degli enti non commerciali: onere probatorio e natura dell’attività (Cass. civ. Sez. 5 n. 17432 del 02.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, l’onere di dimostrare la sussistenza dei presupposti per l’esenzione degli enti non commerciali grava sul contribuente, che deve provare lo svolgimento esclusivo di attività non commerciali nell’immobile. A tal fine, non è richiesta una probatio diabolica, ma la prova può essere fornita anche attraverso elementi formali — quali l’oggetto sociale e l’assenza di partita IVA — purché valutati dal giudice in modo autonomo e concreto, unitamente ad altri riscontri acquisiti in contraddittorio. Il giudice d’appello può legittimamente richiamare una pronuncia non passata in giudicato come leva argomentativa, purché ponga a fondamento della decisione un autonomo scrutinio degli elementi di prova.
Il Fatto
La controversia traeva origine da un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015, con il quale il comune richiedeva a un’associazione il pagamento di una somma per l’insufficiente versamento dell’IMU. La società contribuente, ente morale di tipo associativo, sosteneva di svolgere la propria attività in modo non commerciale, come da oggetto sociale, e di aver diritto all’esenzione dall’imposta.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso, ma la Corte di giustizia tributaria del Lazio accoglieva l’appello, ritenendo dimostrata la natura non commerciale dell’attività. Il comune proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c. per l’asserita inversione dell’onere della prova.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, con cui il comune lamentava che il giudice d’appello avesse applicato alla fattispecie le conclusioni raggiunte da un diverso giudice in una sentenza non passata in giudicato. Sul punto, la Corte ha chiarito che il richiamo a tale pronuncia è valso solo ad offrire una leva argomentativa e che la Corte territoriale ha posto a base della decisione elementi oggetto di un autonomo scrutinio, in linea con il principio della motivazione per relationem.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che vi sia stata un’inversione dell’onere della prova. Gli elementi offerti dall’associazione — oggetto sociale, assenza di partita IVA e accertamento in contraddittorio delle libere contribuzioni — sono stati valutati dal giudice regionale nel pieno rispetto dei criteri di riparto dell’onere probatorio, che in tema di esenzioni grava sul contribuente. La Corte ha precisato che il riferimento alla probatio diabolica non ha sovvertito tale criterio, ma ha solo sostenuto la sufficienza degli elementi forniti.
La Corte ha infine ritenuto che il richiamo ad altre circostanze fattuali — come gli immobili destinati ad abitazioni, laboratori e garage — disvelasse una non condivisione dell’accertamento di merito, inammissibile in sede di legittimità. A conferma della correttezza della decisione, la Corte ha valorizzato il giudicato formatosi su una sentenza in tema di TASI per lo stesso anno d’imposta, il cui presupposto impositivo si raccorda alla disciplina dell’IMU, che aveva accertato lo svolgimento dell’attività con modalità non commerciali.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del comune alla refusione delle spese processuali e la declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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