Operazioni soggettivamente inesistenti, onere probatorio e delega di firma (Cass. civ. Sez. V n. 19142 del 12.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Iva, l’Amministrazione finanziaria che contesti la detrazione per operazioni soggettivamente inesistenti deve provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un meccanismo evasivo. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la massima diligenza esigibile, non essendo sufficiente la regolarità della documentazione contabile. L’avviso di accertamento è validamente sottoscritto dal funzionario di terza area delegato dal capo dell’ufficio: la delega di firma ha natura di mero decentramento burocratico, può essere conferita con ordini di servizio e non richiede indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica del delegato.
Il Fatto
Alla società contribuente l’Agenzia delle entrate notificava un avviso di accertamento con cui, ai fini Iva per l’anno d’imposta 2010, recuperava a imponibile la somma di euro 76.758,00, ritenendo indebite le detrazioni perché riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti.
La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Latina, che annullava l’avviso solo quanto alle sanzioni, confermando il recupero d’imposta. L’appello era respinto dalla Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione staccata di Latina. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Agenzia delle entrate si costituiva con comparsa al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi censuravano la validità della delega di sottoscrizione dell’avviso, deducendone la genericità e l’assenza di ragioni di servizio e di durata. La Corte li esamina congiuntamente e li rigetta, richiamando l’interpretazione consolidata secondo cui, a norma degli artt. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e 56 del d.P.R. n. 633/1972, l’atto impositivo deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, per la quale non è richiesta la qualifica di dirigente (Cass. n. 32172 del 2019; Cass. n. 24271 del 2019).
La Corte precisa che la delega di firma realizza un mero decentramento burocratico, senza rilevanza esterna, restando l’atto imputabile all’organo delegante. Nell’organizzazione interna la sua attuazione può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dal delegato, che consente la verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega (Cass. n. 11013 del 2019; Cass. n. 28850 del 2019).
Nel caso concreto il giudice regionale aveva accertato che l’avviso era sottoscritto da un funzionario di terza area, delegato dal direttore provinciale, in coerenza con le disposizioni di servizio richiamate. Le censure della ricorrente sono inoltre inammissibili per difetto di specificità, non essendo stato riprodotto il contenuto delle deleghe; e, comunque, la doglianza sull’omesso termine di efficacia era formulata in modo confuso, con progressione numerica inversa delle disposizioni di servizio.
Il terzo motivo, relativo alla mancata allegazione del processo verbale di constatazione, è dichiarato inammissibile: la negazione di un fatto affermato in sentenza poteva formare oggetto di revocazione per errore percettivo, ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non di censura per error iuris ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Il quarto motivo è infondato nel merito. Muovendo dall’art. 2697 cod. civ., la Corte ricorda che in materia di operazioni soggettivamente inesistenti l’ufficio deve provare, anche per presunzioni, la sostanziale inesistenza del contraente e la consapevolezza del cessionario; solo allora sorge sul contribuente la prova contraria della massima diligenza (Cass. n. 9851 del 2018; Cass. n. 27566 del 2018; Cass. n. 15369 del 2020). Il diritto alla detrazione, principio cardine del sistema comune, non è suscettibile di limitazioni in linea di principio, ma cede a fronte della prova dell’inserimento dell’operazione in un’evasione commessa dal fornitore.
Nella fattispecie il giudice regionale ha valorizzato una pluralità di elementi indiziari convergenti sulla struttura fittizia della cedente, sulla mancata prova del pagamento del prezzo di cessione, sull’omesso versamento dell’imposta da parte della fornitrice e sulla continuità dell’attività d’impresa della cessionaria. Il quadro, coerente con i principi enunciati, ha escluso la buona fede e condotto al rigetto del ricorso, con l’ulteriore conseguenza del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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