Prova del credito del correntista e prescrizione dell’indebito bancario (Cass. civ. Sez. I n. 12944 del 13.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rapporti bancari, il correntista che agisca per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca non è tenuto a documentare le singole rimesse mediante la produzione di tutti gli estratti conto periodici. La prova dei movimenti può desumersi aliunde, attraverso altri mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete, anche con l’ausilio della consulenza tecnica d’ufficio, secondo un accertamento in fatto insindacabile in cassazione. Nei contratti anteriori alla legge n. 154/1992 è ammessa la conclusione per facta concludentia del contratto di apertura di credito. Nell’azione di indebito conseguente alla nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, la prescrizione decennale decorre, ove i versamenti abbiano avuto funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione delle singole poste, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto.
Il Fatto
La società correntista conveniva in giudizio la banca davanti al Tribunale di Lucca, chiedendo la restituzione delle somme percepite indebitamente a titolo di interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e interessi anatocistici, come emergenti dal rapporto di conto corrente intrattenuto con l’istituto di credito.
Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda. La Corte d’appello di Firenze, in riforma, accoglieva l’appello principale della correntista e rigettava quello incidentale della banca, condannando quest’ultima al pagamento di una somma maggiore. La banca ricorreva per cassazione con quattro motivi, illustrati da memoria; la controricorrente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale esonerato la correntista dall’onere probatorio nonostante la produzione documentale incompleta. La Corte lo ha ritenuto infondato, richiamando il principio per cui la produzione dell’estratto conto può offrire la prova del saldo, e là dove le movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come i riassunti scalari, attraverso la ricostruzione del consulente tecnico d’ufficio, ciò è sufficiente all’integrazione della prova richiesta.
La Corte ha poi ribadito che, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto, il giudice di merito può ricostruire i saldi con mezzi di prova ulteriori, purché idonei a fornire indicazioni certe e complete. Nella specie la Corte d’appello ha correttamente applicato tale orientamento, ritenendo provato il credito sulla base degli estratti conto, delle lettere intercorse tra le parti e delle risultanze della centrale rischi, recependo il contenuto della consulenza tecnica.
Il secondo motivo, relativo all’asserita omissione di pronuncia sull’inammissibilità dell’azione di indebito, è stato dichiarato inammissibile: la Corte d’appello aveva invece pronunciato, assumendo che il momento del pagamento coincideva con la chiusura del conto, richiamando le Sezioni Unite n. 15895/2019. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, perché diretto al riesame dei fatti sulla stipula del fido; per i contratti anteriori alla legge n. 154/1992 la conclusione per facta concludentia del contratto di apertura di credito è ammessa.
Il quarto motivo è infondato. La Corte ha confermato che l’azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente che lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale, è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, che decorre — ove i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista — non dalla data di annotazione delle singole poste, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto.
Nota della Redazione
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