Accertamento bancario esteso ai conti dei soci e onere probatorio della società (Cass. civ. Sez. V n. 20271 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, i prelevamenti e i versamenti operati sui conti correnti bancari si imputano a ricavi conseguiti dal contribuente nell’esercizio dell’impresa, se questi non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile o che sono estranei alla produzione del reddito. L’utilizzazione dei dati dei conti bancari non è limitata ai rapporti formalmente intestati alla società, ma riguarda anche quelli intestati a soci, amministratori o procuratori, quando l’Amministrazione finanziaria provi, anche per presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o la sostanziale riferibilità all’ente dei rapporti. Provata tale pertinenza, spetta alla società contribuente dimostrare l’estraneità di ciascuna operazione alla propria attività d’impresa. Il giudice di merito che ometta di valutare indici presuntivi rilevanti incorre nel vizio di omesso esame di fatto decisivo.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, ha accolto l’appello della società contribuente. Oggetto della controversia è l’impugnazione di un avviso di accertamento per maggiori Ires, Iva e Irap relative all’anno di imposta 2011.
La società è rimasta intimata. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La ricorrente denunzia l’omesso esame di una circostanza rilevante ai fini della decisione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. La sentenza impugnata sarebbe generica e non rispondente alle contestazioni dell’ufficio in ordine alla mancata giustificazione delle movimentazioni bancarie dei conti intestati ai soci, dei versamenti successivi alla costituzione della società e dei prelievi operati su tali conti.
In via preliminare la Corte rileva che il ricorso è tempestivamente notificato. A fronte della sentenza di secondo grado depositata il 13 novembre 2018 e non notificata, il ricorso risulta notificato il 3 febbraio 2020. La notifica non è tardiva, dovendosi applicare la sospensione di nove mesi ex art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 ai termini in scadenza tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019; nella specie i termini lunghi per impugnare scadevano il 13 maggio 2019.
Nel merito il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, sia i prelevamenti sia i versamenti sui conti correnti bancari vanno imputati a ricavi del contribuente, se questo non dimostra di averne tenuto conto nella determinazione della base imponibile o che sono estranei alla produzione del reddito. La Corte richiama il principio secondo cui, in sede di rettifica e di accertamento d’ufficio, l’utilizzazione dei dati dei conti correnti acquisiti dagli istituti di credito non è limitata, per le società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati a soci, amministratori o procuratori generali, quando l’Amministrazione provi, anche per presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o la sostanziale riferibilità all’ente. Provata la pertinenza alla società dei rapporti, spetta alla contribuente dimostrare l’estraneità di ciascuna operazione alla propria attività d’impresa. Sono richiamate, tra le altre, Cass. n. 8112 del 2016, Cass. n. 16575 del 2013, Cass. n. 20199 del 2010, Cass. n. 13391 del 2003 e Cass. n. 15875 del 2018.
Nel caso di specie l’accertamento si è fondato sull’esame della dichiarazione dei redditi della società, che per l’annualità 2011 non aveva presentato alcuna dichiarazione. Tale circostanza, pacifica tra le parti, ha indotto gli agenti verbalizzanti a esaminare anche i conti personali del legale rappresentante e dell’unica altra socia. Da tali movimenti risultavano prelievi e versamenti non giustificati, che facevano presumere operazioni imponibili riferibili all’attività d’impresa.
La Commissione tributaria regionale, pur esaminando parte delle operazioni contestate su taluni conti, ha escluso, senza motivazione specifica, ogni valutazione degli ulteriori indici presuntivi di evasione posti a base della ricostruzione dell’Amministrazione: i conti dei soci sui quali furono eseguiti parte dei prelievi e dei versamenti, le informazioni assunte dall’istituto bancario sulla titolarità dei rapporti e l’esame delle giustificazioni di ogni operazione contestata. Il ricorso è quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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