Assegno nucleo familiare al soggiornante di lungo periodo: prova del reddito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 27637 del 16.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione — la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato — dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2. Il lavoratore straniero titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo non è esonerato da tale onere probatorio. La direttiva 2003/109/CE, in quanto self-executing, impone la parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, ma non incide sulla distribuzione dell’onere della prova né sui requisiti costitutivi del diritto. La censura che investe l’accertamento di fatto compiuto concordemente nei gradi di merito è inammissibile in sede di legittimità.

Il Fatto

Un cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo chiedeva il riconoscimento del diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare per un arco pluriennale, per un importo superiore a 24.000 euro, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, invocando l’applicazione diretta della disciplina comunitaria in materia di assistenza.

Il tribunale respingeva la domanda per carenza di allegazione e prova del requisito reddituale riferito all’intero nucleo familiare. La Corte d’appello confermava la decisione, disattendendo le istanze di rinvio pregiudiziale alla CGUE e di sospensione del giudizio in attesa del vaglio di costituzionalità della norma. Il lavoratore proponeva quindi ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2 della legge n. 153/88 e dell’art. 12 delle preleggi, sostenendo che la Corte del merito avesse erroneamente richiesto l’autocertificazione dei redditi del nucleo familiare, non prevista dalla normativa sull’assegno, e ritenendo sufficiente la dichiarazione dei redditi prodotta. Il requisito reddituale, secondo la tesi, sarebbe condizione dell’erogazione e non requisito costitutivo del diritto.

La Corte ha ritenuto il motivo, in via preliminare, inammissibile. La censura poneva infatti una questione di efficacia probatoria della documentazione reddituale già valutata in modo conforme nei due gradi di merito, con conseguente preclusione della deduzione del vizio relativo all’accertamento di fatto. Inoltre, il ricorrente non si confrontava con la ratio effettiva della decisione impugnata, incentrata sulla mancata dimostrazione del reddito percepito, e non riportava la dichiarazione reddituale nella parte di interesse, impedendo alla Corte di valutarne la fondatezza.

Nel merito, il motivo è stato giudicato infondato. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui l’erogazione dell’assegno presuppone la duplice condizione, provata dall’interessato, dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa e del requisito reddituale di cui al comma 10 dell’art. 2, con conseguente non spettanza dell’assegno quando la somma dei redditi da lavoro dipendente, pensione o altra prestazione previdenziale sia inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare (Cass. n. 16710/2022, 6953/2023, 8973/2014).

Nella specie, la Corte d’appello aveva accertato la mancanza della prova del reddito del nucleo familiare, in particolare della parte residente nel paese di provenienza all’epoca della domanda. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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