Processo civile: prova documentale e mancata sottoscrizione dell’indice di cancelliere (Cass. civ. Sez. I n. 9753 del 11.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il fascicolo della fase monitoria è privo dell’indice dei documenti sottoscritto dal cancelliere ai sensi dell’art. 74, comma 3, disp. att. cod. proc. civ., non può ritenersi provata la produzione tempestiva dei documenti allegati alla richiesta di decreto. La violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è deducibile per cassazione solo quando il giudice dichiari di non osservare la regola di giudizio o fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti, non quando attribuisca maggior forza a talune prove. La mancata risposta all’interrogatorio formale, ai sensi dell’art. 232 cod. proc. civ., non integra automaticamente confessione, ma consente al giudice di ritenere ammessi i fatti se concorrono altri elementi di prova. La definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ. integra una valutazione legale tipica di abuso del processo e giustifica la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ..

Il Fatto

Due correntisti propongono ricorso per decreto ingiuntivo per la restituzione di una somma prelevata dal conto corrente da un funzionario dell’istituto di credito; la banca si oppone e il Tribunale accoglie l’opposizione, ritenendo non provati i fatti allegati. La Corte d’appello rigetta il gravame, rilevando che i documenti dei correntisti erano stati prodotti solo in appello e dunque tardivamente.

I correntisti ricorrono per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle regole di prova e l’omesso esame dei documenti prodotti; la banca resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte condivide la proposta di definizione: i motivi sono inammissibili perché ripropongono un giudizio sul fatto senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questa ha accertato in concreto che i documenti erano stati depositati solo in appello, con conseguente infondatezza della domanda per carenza probatoria.

Le censure, sotto l’apparente deduzione della violazione di legge, mirano a una rivalutazione dei fatti storici già operata dal giudice di merito, in contrasto con il principio secondo cui il giudice è libero di attingere il proprio convincimento dagli atti ed è sufficiente che esponga gli elementi posti a fondamento della decisione.

La violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. difetta inoltre di specificità, non riportando i passaggi degli atti dai quali si pretenderebbe desumere una non contestazione. La violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è idonea a integrare il vizio solo se il giudice disattenda il principio della libera valutazione delle prove, non per lamentare un cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

Quanto all’art. 232 cod. proc. civ., la mancata risposta all’interrogatorio non comporta automaticamente confessione, ma riconosce al giudice la sola facoltà di ritenere ammessi i fatti se concorrono altri elementi, secondo un apprezzamento non sindacabile in cassazione.

La Corte osserva in aggiunta che le questioni, di natura processuale, avrebbero dovuto prospettarsi come nullità ai sensi dell’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.. Nel merito, la mancanza della sottoscrizione del cancelliere sull’elenco dei documenti impedisce di ritenere provata la produzione tempestiva: il principio di non dispersione della prova non può operare in assenza di tale certezza, non essendo la controparte tenuta a contestare documenti che non poteva conoscere.

Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al pagamento di una somma in favore della controricorrente e della Cassa delle ammende ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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