Ordinanza di vendita impugnabile solo con opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. Sez. III n. 10037 del 12.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento di competenza postula necessariamente che il provvedimento impugnato contenga una pronuncia sulla competenza, da sola o unitamente a quella sul merito. I provvedimenti del giudice dell’esecuzione non sono direttamente impugnabili con regolamento di competenza, neppure quando rechino una statuizione sulla competenza del giudice medesimo. Essi sono impugnabili esclusivamente con l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 cod. proc. civ.; il controllo della competenza si estrinseca attraverso l’impugnazione, con regolamento di competenza, della sentenza che accoglie o rigetta l’opposizione. L’ordinanza di vendita che si limiti a disporre la vendita del compendio pignorato non contiene alcuna statuizione sulla competenza e non è soggetta a regolamento.
Il Fatto
Una società, debitrice esecutata in un procedimento di esecuzione immobiliare avviato su istanza di una banca mandataria, ha impugnato con regolamento di competenza l’ordinanza di vendita dell’immobile pignorato, emessa dal giudice dell’esecuzione del Tribunale di Padova e depositata il 18 maggio 2021. Il credito azionato derivava dall’inadempimento di un mutuo fondiario.
La ricorrente sosteneva che la controversia, nel segmento relativo al superamento del tasso soglia e al sindacato sulle attività societarie interne della banca, appartenesse alla competenza funzionale della sezione specializzata in materia di imprese. La resistente ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e la condanna della controparte ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Il pubblico ministero ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal presupposto generale del mezzo: il regolamento di competenza richiede che il provvedimento impugnato rechi una pronuncia sulla competenza, da sola (regolamento necessario, art. 42 cod. proc. civ.) o insieme a quella sul merito (regolamento facoltativo o ordinari gravami, art. 43 cod. proc. civ.). La presenza di una statuizione, anche implicita, sulla competenza è dunque condizione necessaria dell’esperibilità del rimedio.
Su questa base, l’ordinanza di vendita non poteva essere impugnata con regolamento già perché, limitandosi a disporre la vendita del compendio pignorato, non conteneva alcuna statuizione sulla competenza, neppure implicita.
La Corte aggiunge un profilo più generale: i provvedimenti del giudice dell’esecuzione non sono direttamente impugnabili con regolamento di competenza, nemmeno quando affermino o neghino la propria competenza. Tali provvedimenti sono impugnabili dalle parti solo con l’opposizione agli atti esecutivi. Il controllo della competenza sull’esecuzione si realizza non sul provvedimento del giudice dell’esecuzione, ma attraverso l’impugnazione con regolamento della sentenza che definisce l’opposizione.
La sentenza che decide l’opposizione, benché non impugnabile per l’art. 618, ultimo comma, cod. proc. civ., resta soggetta a regolamento di competenza ai sensi degli artt. 42 ss. cod. proc. civ. e dell’art. 187 disp. att. cod. proc. civ., come confermato da Cass. n. 4989 del 2001, Cass. n. 17444 del 2004, Cass. n. 16292 del 2011, Cass. n. 20486 del 2016, Cass. n. 21185 del 2017 e Cass. n. 38368 del 2021. La debitrice avrebbe quindi dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi e, solo contro l’eventuale sentenza di rigetto, il regolamento di competenza.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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