Prova del mutuo e valore confessorio dell’interrogatorio formale (Cass. civ. Sez. II n. 16331 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il mutuo è contratto reale, che si perfeziona con la consegna del denaro o di altre cose fungibili. Chi agisce per la restituzione è tenuto a provare, ai sensi dell’art. 2697, primo comma, cod. civ., sia la materiale messa a disposizione delle somme, sia il titolo giuridico della dazione, senza che la contestazione del convenuto si tramuti in eccezione in senso sostanziale con inversione dell’onere probatorio. Le dichiarazioni a sé sfavorevoli rese in sede di interrogatorio formale non vincolano il giudice quando la controparte abbia costantemente negato di aver ricevuto le somme e il creditore non abbia documentato il versamento. Il giudice di merito può quindi escludere l’obbligazione restitutoria valutando l’attendibilità delle fonti di prova ai sensi dell’art. 116 cod. proc. civ..

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto, davanti al Tribunale, un decreto ingiuntivo nei confronti della controricorrente per il pagamento di rate di un mutuo concesso nel novembre 1994, oltre che di assegni bancari e cambiali. Proposta opposizione, il Tribunale aveva accolto in parte il ricorso, ritenendo prescritti i crediti cambiari e confermando il diritto alla restituzione delle rate di mutuo, con revoca del decreto.

La controricorrente ha proposto appello e il ricorrente appello incidentale sulle spese. La Corte di appello, con sentenza del 17 dicembre 2019, ha accolto l’appello principale e rigettato le domande del mutuante, escludendo la prova del mutuo e della dazione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Corte riunisce i due motivi, che lamentano da un lato la mancata attribuzione di valore di prova legale alle dichiarazioni rese dal mutuante in interrogatorio formale, dall’altro la violazione della disciplina sulle presunzioni e degli artt. 2699 e seguenti cod. civ. Il ricorrente sostiene che dalle sue ammissioni sarebbe derivata l’applicazione degli artt. 2733 e 2734 cod. civ., non essendo state le dichiarazioni contestate dalla controparte.

La Corte richiama anzitutto la qualificazione del mutuo come contratto reale, con la conseguenza che la prova della consegna e del titolo della dazione costituisce condizione dell’azione e ricade su chi chiede la restituzione. Il riferimento è a Cass., Sez. II, 22 novembre 2021, n. 35959 e a Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944: la contestazione del convenuto, che riconosca di aver ricevuto la somma ma ne deduca una diversa ragione, non si converte in eccezione in senso sostanziale né inverte l’onere della prova.

Nel caso concreto, la Corte rileva che la controricorrente ha sempre negato di aver ricevuto somme di denaro, contestando i fatti anche dopo l’interrogatorio formale, in linea con la giurisprudenza sul valore delle dichiarazioni aggiunte dal confitente alla confessione ex art. 2734 cod. civ. (Cass., Sez. I, 3 aprile 2024, n. 8768). Le dichiarazioni a sé sfavorevoli del mutuante non sono dunque idonee a fondare da sole la prova del titolo della dazione.

La Corte di appello, esaminato il materiale probatorio e valutata l’attendibilità delle fonti ex art. 116, primo e secondo comma, cod. proc. civ., ha evidenziato che il mutuante non ha documentato in alcun modo il versamento a titolo di mutuo, sottraendosi all’onere probatorio. Ne deriva il mancato assolvimento della prova da parte dell’attore, che rende irrilevanti le doglianze sulla violazione della disciplina delle presunzioni. Il ricorso, che mira a una nuova rivalutazione dei fatti (Cass., Sez. III, 1 giugno 2021, n. 15276), è dichiarato inammissibile.

Il ricorso è rigettato con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *