Prova della notifica dell’intimazione di pagamento e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 18031 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ. non può risolversi in una rinnovata valutazione del materiale probatorio e dei fatti compiuta dal giudice di merito: in tal caso il motivo è inammissibile. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso doveva gravare, e non già quando la censura investa il giudizio di fatto espresso sulle prove proposte. La violazione dell’art. 2718 cod. civ., rimasta confinata nell’intitolazione del motivo senza specificazione nella parte espositiva, non integra autonoma censura scrutinabile. L’inammissibilità del ricorso comporta il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Il Fatto
La società di riscossione notificava al contribuente quattro cartelle di pagamento, relative a IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro per gli anni d’imposta 1996, 1998 e 1999. Il contribuente impugnava gli atti davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bari, deducendo l’intervenuta prescrizione dei crediti; l’agente della riscossione non si costituiva e i primi giudici accoglievano il ricorso.
La Commissione tributaria regionale della Puglia, in parziale accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, escludeva la prescrizione per una delle cartelle, rilevando che l’intimazione di pagamento era stata ritualmente notificata, dichiarava cessata la materia del contendere per un’altra, definita in via agevolata, e confermava l’accoglimento per le restanti. Il contribuente ricorre in cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il motivo è costruito come violazione dell’art. 2697, comma secondo, cod. civ. e dell’art. 2718 cod. civ.: il contribuente sostiene che la stampa di interrogazione del sistema informativo del concessionario, relativa all’avviso di intimazione, non possa avere la stessa efficacia probatoria dell’estratto di ruolo della cartella esattoriale.
La Corte riqualifica la doglianza. Sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, l’esposizione mira in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti operata dal giudice di merito: per il principio già affermato dalle Sezioni Unite n. 34476 del 2019, una censura siffatta è inammissibile.
Il Collegio chiarisce poi il perimetro applicativo dell’art. 2697 cod. civ.: la sua violazione si configura soltanto quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare, e non invece quando oggetto della censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte (così Cass. n. 26769 del 2018 e Cass. n. 13395 del 2018). Nel caso concreto manca dunque il presupposto stesso della dedotta violazione.
Quanto all’art. 2718 cod. civ., la Corte rileva un difetto di specificità: la violazione rimane confinata nell’intitolazione del motivo, senza alcuno sviluppo argomentativo nella parte espositiva. Il riferimento normativo, privo di svolgimento, non è scrutinabile.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile. Nulla si dispone sulle spese, non avendo l’Ufficio svolto attività difensiva. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Nota della Redazione
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