Il rimborso eseguito in pendenza d’appello non comporta acquiescenza né riconoscimento del credito IVA (Cass. civ. Sez. 5 n. 18782 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio tributario, qualora il diniego di rimborso dell’IVA sia stato impugnato dal contribuente e il ricorso sia stato accolto in primo grado, l’erogazione del rimborso da parte dell’amministrazione finanziaria nel corso del giudizio di secondo grado non integra acquiescenza alla sentenza di prime cure né importa riconoscimento della sussistenza del credito. Il pagamento, comprensivo dell’eventuale compensazione di importi già fruiti, costituisce atto dovuto ai sensi degli artt. 68 e 69 d.lgs. n. 546/1992, in ragione dell’immediata esecutività della sentenza di condanna. L’amministrazione, pertanto, può legittimamente insistere nell’appello contestando la mancanza di prova del credito IVA, la cui esistenza grava sul contribuente anche in caso di cessazione dell’attività e anche quando siano decorsi i termini per l’accertamento.
Il Fatto
Il contribuente aveva indicato un credito IVA nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2013, chiedendone il rimborso nel 2021 a seguito della cessazione dell’attività. L’Agenzia delle Entrate rigettava l’istanza, rilevando l’omessa presentazione del modello VR, l’avvenuta decadenza ex art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e la mancata prova del credito. Il contribuente impugnava il diniego e la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno accoglieva il ricorso.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 358/2025, rigettava l’appello dell’Agenzia, valorizzando il riconoscimento del credito per l’importo già rimborsato e la chiara manifestazione di volontà di ottenere il rimborso. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, relativo al difetto di motivazione, richiamando il consolidato orientamento per cui è denunciabile in sede di legittimità solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la motivazione apparente. Nel caso di specie, la sentenza impugnata presentava al più insufficienze, sottratte al sindacato di legittimità.
Ha invece accolto il secondo motivo. La CGT2 aveva erroneamente desunto dall’avvenuto pagamento un riconoscimento del credito da parte dell’ufficio. In realtà, l’erogazione del rimborso, previa compensazione di un importo già fruito, costituiva un atto dovuto, essendo la sentenza di primo grado immediatamente esecutiva ai sensi degli artt. 68 e 69 d.lgs. n. 546/1992. La Corte ha pertanto chiarito che il pagamento non importa acquiescenza alla sentenza, né preclude all’amministrazione di contestare il credito in appello.
La Corte ha accolto anche il terzo motivo, affermando che l’amministrazione finanziaria può contestare l’esistenza del credito IVA anche dopo la scadenza dei termini di accertamento, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum, richiamando Cass. n. 8123 del 2025. Ne consegue che la richiesta di rimborso per cessazione dell’attività non esonera il contribuente dal dimostrare l’effettiva sussistenza del credito, gravando su di lui l’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c., come già precisato da Cass. n. 1822 del 2019.
La Corte ha dichiarato assorbito il quarto motivo e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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