Prova presuntiva della scientia decoctionis e riproposizione dell’eccezione assorbita (Cass. civ. Sez. I n. 10240 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l. fall., la scientia decoctionis del terzo è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente argomentato, potendo il convincimento formarsi anche tramite presunzioni. La denuncia di falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. è ammissibile solo quando il giudice sussuma sotto i caratteri della gravità, precisione e concordanza fatti concreti che a quei caratteri non rispondano, o fondi l’inferenza su una regola logica macroscopicamente errata; non quando si prospetti una ricostruzione dei fatti o un’inferenza probabilistica semplicemente diversa. In tema di impugnazioni, l’eccezione di merito assorbita in primo grado va riproposta in appello ex art. 346 cod. proc. civ., non essendo necessario l’appello incidentale, richiesto invece se l’eccezione sia stata respinta, in modo espresso o per implicita valutazione di infondatezza.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’opposizione allo stato passivo della società in amministrazione straordinaria proposta da una banca, che chiedeva l’ammissione del credito derivante da contratti derivati dichiarati risolti prima dell’apertura della procedura.

Il Tribunale accoglieva in parte l’opposizione e, per i contratti rimanenti, accoglieva l’eccezione riconvenzionale di revoca ex art. 67, comma 2, l. fall., escludendo il costo di sostituzione. La Corte d’appello, in riforma, accoglieva l’impugnazione della banca: escludeva la scientia decoctionis e dichiarava inammissibile, per mancanza di appello incidentale e per il divieto di reformatio in pejus, l’eccezione alternativa ex art. 67, comma 1, l. fall. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che deduce violazione dell’art. 2729 cod. civ. e omesso esame di fatto decisivo, è dichiarato inammissibile. La Corte ricostruisce il perimetro del sindacato di legittimità sul ragionamento presuntivo richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 1785 del 2018.

Il giudice di merito deve dapprima valutare analiticamente gli indizi, scartando quelli privi di rilevanza, e poi complessivamente, per accertarne la concordanza. La presunzione è valida quando dal fatto noto si desume quello ignoto come conseguenza probabile secondo l’id quod plerumque accidit, non essendo necessaria un’assoluta necessità causale. La scelta dei fatti noti, delle regole d’esperienza e il giudizio su gravità, precisione e concordanza appartengono all’apprezzamento discrezionale del merito, sindacabile solo se la motivazione risulti apparente o insanabilmente contraddittoria.

La Corte precisa che la falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. è configurabile quando il giudice sussuma sotto i tre caratteri fatti che non li presentino, o quando individui in modo macroscopicamente errato la regola inferenziale. Resta invece estranea al n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. la censura che si risolva nella mera prospettazione di un’inferenza diversa o di una diversa ricostruzione della quaestio facti.

Nel caso concreto la ricorrente evoca un’inferenza probabilistica alternativa senza spiegare perché quella seguita in appello esorbiti dai paradigmi di legge. La Corte territoriale aveva esaminato il rapporto consulenziale tra le parti e ne aveva tratto argomenti coerenti, ritenendo che il concreto svolgimento dei rapporti e l’incremento dell’esposizione creditoria deponessero per l’inscientia decoctionis. Il motivo subordinato ex n. 5 è parimenti inammissibile, perché ripropone le stesse doglianze e investe la valutazione delle deduzioni difensive, non l’omesso esame di un fatto storico.

Il secondo motivo è invece fondato. L’eccezione ex art. 67, comma 1, l. fall. era stata ritenuta assorbita dal Tribunale, che si era pronunciato solo sul secondo comma. Richiamando Sezioni Unite n. 11799 del 2017, la Corte ribadisce che l’eccezione respinta, espressamente o per implicita valutazione di infondatezza, esige l’appello incidentale; quella non esaminata va invece semplicemente riproposta ex art. 346 cod. proc. civ., come avvenuto. Dichiarata l’inammissibilità, i giudici d’appello si erano spogliati della potestas iudicandi, sicché le statuizioni di merito rese ad abundantiam sono irrilevanti. La sentenza è cassata con rinvio.

Nota della Redazione

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