Rimessione in termini e valore della causa con domanda riconvenzionale davanti al giudice di pace (Cass. civ. Sez. 3 n. 6963 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. presuppone che l’evento addotto come causa non imputabile abbia carattere di impedimento assoluto; l’accertamento della sussistenza di tale impedimento e dell’uso dell’ordinaria diligenza da parte dell’interessato compete al giudice del merito ed è incensurabile in cassazione, salvo i limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Qualora davanti al giudice di pace vengano proposte domande connesse, una principale e una riconvenzionale, la controversia deve essere decisa secondo diritto e non in via equitativa, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione avverso la sentenza è l’appello e non il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 113 c.p.c.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale aveva commissionato a un’impresa di pelletteria un quantitativo di materiale. Essendo l’ordinativo arrivato in ritardo, il committente non aveva saldato il corrispettivo alla consegna. Il venditore otteneva decreto ingiuntivo, opposto dal committente, il quale contestava la competenza per territorio e proponeva domanda riconvenzionale di risoluzione per inadempimento.
Il giudice di pace rimetteva in termini l’opposto, costituitosi tardivamente e dichiarato contumace, rigettava l’eccezione di incompetenza e, nel merito, l’opposizione. Il Tribunale confermava integralmente la decisione in sede di appello. Avverso tale pronuncia il soccombente proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, relativo alla rimessione in termini del convenuto opposto ex art. 153, comma 2, c.p.c. Richiamando le Sezioni Unite n. 6431 del 2025, ha precisato che la rimessione in termini presuppone un evento che abbia carattere di impedimento assoluto, il cui accertamento è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in legittimità se non nei limiti del vizio di motivazione. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano accertato che la tardiva costituzione era dipesa dall’errore nel nominativo della parte, che aveva reso impossibile l’individuazione dell’iscrizione a ruolo dell’opposizione, nonostante le ricerche effettuate in cancelleria. Tale accertamento di fatto, non censurabile in cassazione, rendeva inammissibile il motivo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha accolto la doglianza del ricorrente, il quale lamentava che il Tribunale aveva ritenuto applicabile la decisione secondo equità necessaria e, conseguentemente, aveva dichiarato inammissibile l’appello. La Corte ha richiamato il principio, già affermato da Cass. n. 30005 del 2017, secondo cui, nel regime successivo al d.lgs. n. 40/2006, qualora davanti al giudice di pace siano proposte domande connesse, la decisione non può avvenire per una domanda in via equitativa e per l’altra secondo diritto: l’intera controversia va decisa secondo diritto e il mezzo di impugnazione è l’appello.
Nel caso concreto, il ricorrente aveva proposto domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto di compravendita, decisa dal giudice di pace e riproposta in appello. Il valore della causa andava pertanto determinato considerando somma tra domanda principale e riconvenzionale ex artt. 10 e 133 c.p.c. Avendo il Tribunale deciso sul presupposto del solo valore della domanda principale, la sentenza è stata cassata con rinvio per nuovo esame.
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Nota della Redazione
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