Notificazione della sentenza dichiarata nel ricorso è inemendabile: improcedibilità (Cass. civ. Sez. II n. 10238 del 18.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, contenuta nel ricorso per cassazione, costituisce atto processuale formale, indipendente dall’intenzione del dichiarante e produttivo degli effetti previsti dalla legge nella serie procedimentale. Essa non può essere successivamente corretta dal ricorrente con la memoria ex art. 380-bis c.p.c., perché l’ordinamento non prevede un istituto di correzione degli atti processuali di parte e perché la dichiarazione, espressione dell’autoresponsabilità della parte, è inemendabile. Ne consegue che, ove il ricorrente abbia allegato la notificazione della sentenza e abbia depositato copia autentica senza relata, il ricorso è improcedibile ex art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., salvo che la copia con relata sia prodotta entro il termine dell’art. 369, primo comma, cod. proc. civ.

Il Fatto

La società appaltatrice aveva agito nei confronti dell’appaltante per ottenere il pagamento di opere contrattuali ed extracontrattuali ultimate, il corrispettivo per il recesso esercitato ex art. 11 del contratto e il risarcimento dei danni. Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda e la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione.

L’appaltante ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. La società intimata non ha svolto controricorso. Il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ., rilevando l’improcedibilità per omesso deposito della copia notificata della sentenza impugnata. Il ricorrente ha chiesto la decisione e ha depositato memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che non è stata depositata nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ. la copia notificata della sentenza impugnata, benché il ricorrente dia atto nel ricorso dell’intervenuta notificazione. Il ricorso risulta inoltre notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, enucleabile dall’art. 325 cod. proc. civ.

Nella memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ. il ricorrente deduce che la mancata produzione dipende dal fatto che la notificazione non era in concreto avvenuta e che l’indicazione contraria contenuta nel ricorso era frutto di un mero errore materiale. La Corte esclude che a tale affermazione possa darsi rilievo.

Il fatto processuale, con individuazione di una data precisa, è stato introdotto dal ricorrente, che ha notificato il ricorso allo spirare del termine breve proprio in relazione alla data indicata come di intervenuta notificazione. Non vi è alcun riscontro oggettivo, documentato almeno entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., che permetta di verificare l’effettività dell’errore prospettato.

La Corte richiama l’ordinanza n. 15832/2021, secondo cui la dichiarazione di avvenuta notificazione, quale atto processuale formale, non può essere corretta con la memoria ex art. 380-bis o 378 cod. proc. civ. L’ordinamento processuale non prevede un istituto che consenta la correzione degli atti processuali di parte, normalmente ripetibili salvo lo spirare dei termini a pena di decadenza; la dichiarazione, espressione dell’autoresponsabilità, è inemendabile, altrimenti rimettendosi alla parte la disponibilità dell’improcedibilità.

Sono disattesi anche i rilievi del ricorrente sulla pretesa lesione del diritto a un equo processo e a un ricorso effettivo. La Corte ribadisce il principio delle Sezioni Unite n. 9005 del 2009: l’onere di deposito a pena di improcedibilità della copia della decisione con relata è funzionale al riscontro del rispetto del giudicato formale, esigenza pubblicistica non disponibile dalle parti. Il ricorso è pertanto improcedibile e il ricorrente è condannato ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *