Prova presuntiva e fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (Cass. civ. Sez. V n. 34360 del 28.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle stesse, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei costi. Tale onere non è assolto con l’esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati. Il giudice di merito, nel valutare la prova per presunzioni ex art. 2729 cod. civ., deve procedere a una duplice valutazione: analitica dei singoli indizi e complessiva degli stessi, verificandone la concordante efficacia probatoria. È censurabile in sede di legittimità la decisione che neghi valore indiziario agli elementi acquisiti senza accertare se, valutati nel loro insieme, possano acquisirlo.
Il Fatto
L’Amministrazione finanziaria notificava a una società un avviso di accertamento con cui contestava un maggior reddito derivante da minori costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, documentate da fatture emesse da due ditte, con ripresa a fini IVA e IRAP. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva il ricorso ritenendo gli indizi né gravi né precisi né concordanti.
La Commissione Tributaria Regionale, adita dall’Ufficio, rigettava l’appello condividendo la decisione di primo grado, valorizzando la regolarità formale delle scritture e dei pagamenti. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sulla violazione delle regole di riparto dell’onere probatorio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile e fondato il motivo. L’Agenzia non chiedeva una rivalutazione del merito, ma denunciava la violazione delle regole sul riparto dell’onere della prova in tema di fatture oggettivamente inesistenti, lamentando che nessuno degli elementi indiziari forniti fosse stato oggetto di valutazione.
Sul piano generale, i giudici di legittimità richiamano il consolidato orientamento in materia di prova per presunzioni. Il giudice deve seguire un procedimento articolato in due momenti: una valutazione analitica degli indizi, per scartare quelli privi di rilevanza e conservare quelli dotati di positiva efficacia probatoria, e una successiva valutazione complessiva, volta ad accertare la concordanza e la capacità degli indizi di fornire una valida prova presuntiva.
Ne deriva che è censurabile la decisione che si limiti a negare valore indiziario agli elementi acquisiti, senza verificare se essi, singolarmente sforniti di valenza, possano acquisirla ove valutati nella loro sintesi, rafforzandosi vicendevolmente. La Corte richiama sul punto Cass. n. 9108 del 2012 e Cass. n. 5374 del 2017.
Quanto alle operazioni oggettivamente inesistenti a fini IVA, secondo il costante orientamento, dimostrata dall’Amministrazione l’inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l’onere di provare la loro effettiva esistenza. Tale onere non può ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura, né in forza della regolarità formale delle scritture o dei mezzi di pagamento, poiché tali elementi vengono di regola utilizzati proprio per far apparire reale un’operazione fittizia. Sono richiamate Cass. n. 3488 del 2024, Cass. n. 28628 del 2021 e Cass. n. 27554 del 2018.
La C.T.R., inoltre, non avrebbe colto la natura delle contestazioni, relative a operazioni oggettivamente e non soggettivamente inesistenti, e si sarebbe sottratta al dovere di riesaminare la controversia in ossequio al principio dell’effetto devolutivo dell’appello, limitandosi a un controllo esterno della motivazione di primo grado e pretermettendo l’esame degli elementi indiziari. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame.
Nota della Redazione
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