Medici specializzandi, equipollenza del corso è questione di fatto (Cass. civ. Sez. III n. 6739 del 13.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’inclusione del corso di specializzazione sanitaria tra quelli elencati nelle direttive europee che impongono allo Stato membro di remunerare il periodo di frequenza, ovvero la sua equipollenza a quelli riconosciuti in almeno due Stati membri, integra un fatto costitutivo del diritto del medico specializzato all’indennizzo per la mancata o tardiva attuazione delle direttive. Tale fatto costitutivo deve essere specificamente allegato nella domanda e provato in giudizio dall’attore. L’equipollenza non si risolve in una mera assonanza terminologica tra denominazioni, ma costituisce questione di fatto, che implica l’accertamento del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsi e resta rimessa al giudice di merito. Nessun rilievo può attribuirsi, a tal fine, alla normativa interna regolamentare sull’equipollenza adottata in epoca successiva alla frequentazione del corso.
Il Fatto
Il ricorrente, medico specializzatosi in “Malattie dell’apparato cardiovascolare” all’esito di un corso triennale frequentato tra l’anno accademico 1986-1987 e l’anno accademico 1988-1989, aveva convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e diversi Ministeri per ottenere il risarcimento del danno derivante dalla tardiva trasposizione nell’ordinamento statale delle direttive europee in tema di medici specializzandi.
Il Tribunale di Palermo aveva parzialmente accolto la domanda, liquidando la somma secondo i parametri di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999. La Corte d’appello di Palermo aveva però riformato la decisione e rigettato la domanda, sul rilievo che il corso frequentato non rientrava tra quelli indicati negli elenchi di cui agli artt. 5 e 7 della Direttiva 75/362/CE e che il ricorrente non ne aveva dimostrato l’equipollenza, intesa come equivalenza sostanziale e non come mera corrispondenza nominale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta l’unico motivo di ricorso, articolato in violazione di legge e in omesso esame di fatto decisivo, e lo dichiara manifestamente infondato. Il punto di partenza è la natura di fatto costitutivo rivestita dall’inclusione del corso negli elenchi comunitari o dalla sua equipollenza. Si tratta di un elemento che il medico deve allegare nella domanda e provare in giudizio, con una questione che si articola sia in diritto, quanto alla corrispondenza tra la specializzazione conseguita e quelle elencate, sia in fatto, quanto all’equipollenza rispetto alle specializzazioni previste negli altri Stati membri.
La Corte ribadisce che il giudizio sulla concreta equipollenza non può fondarsi su una mera assonanza terminologica. Non si verte in materia di questione nominale, risolvibile attraverso il confronto tra le denominazioni dei corsi, ma di una questione di fatto che implica l’accertamento del contenuto e delle modalità di svolgimento dei corsi stessi. L’assonanza tra le denominazioni esprime soltanto la prospettazione del fondamento fattuale, che resta onere dell’istante allegare e provare e che spetta al giudice del merito accertare, secondo il principio già affermato da Cass. n. 25414 del 2022 e, in precedenza, da Cass. n. 458 del 2019.
Nel caso concreto, la Corte ritiene insindacabile l’accertamento del giudice d’appello, che ha escluso la prova della sostanziale equivalenza del corso frequentato dal ricorrente ad altra specializzazione comune ad almeno due Stati membri e compresa negli elenchi. Nessun rilievo può poi attribuirsi alla normativa interna regolamentare sull’equipollenza, poiché le norme evocate dal ricorrente non esistevano all’epoca in cui il corso venne frequentato: non è giuridicamente sostenibile che l’equipollenza sussista in virtù di norme successive.
La Corte esclude inoltre che possa imputarsi allo Stato di non avere ampliato il novero delle specializzazioni equipollenti, trattandosi di una facoltà e non di un obbligo imposto dalla normativa comunitaria. Quanto all’accostamento proposto dal ricorrente sulla base di Cass. n. 20186 del 2018, il motivo resta comunque non accoglibile, poiché il giudice d’appello ha mosso dalla corretta esigenza di valutare l’equipollenza sul terreno dell’equivalenza sostanziale, formulando un giudizio di merito insindacabile. In conformità a un orientamento consolidato in fattispecie sovrapponibili, il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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