Giudicato sull’indennizzo ex art. 1381 c.c. preclude il risarcimento per inadempimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13199 del 14.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Formatosi il giudicato che ha accertato l’adempimento del promittente e la sua mancanza di colpa, con riconoscimento dell’indennizzo ex art. 1381 c.c. per il fatto del terzo, è inammissibile la successiva domanda di risarcimento del danno proposta dagli stessi soggetti nei confronti del promittente. Le due pretese riposano su cause petendi alternative e non concorrenti: l’indennizzo presuppone l’adempimento, il risarcimento presuppone l’inadempimento colpevole. Il giudicato sull’una impedisce la cognizione dell’altra, salvo che il ricorrente non abbia ritualmente introdotto la relativa domanda nel giudizio definito.

Il Fatto

Alcuni lavoratori, già alle dipendenze di una società aeroportuale e poi transitati, per effetto di art. 2112 c.c., alle dipendenze di una società di ristorazione dichiarata fallita e quindi licenziati nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo, hanno agito in giudizio per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento della obbligazione assunta dalla società aeroportuale e dalla Regione con un lodo ministeriale del 2 agosto 2002, volto a individuare una soluzione occupazionale.

Il Tribunale ha respinto la domanda e la Corte d’appello ha confermato, richiamando il precedente giudicato formatosi con Cass. n. 17168/2012, che aveva riconosciuto ai lavoratori l’indennizzo ex art. 1381 c.c. sul presupposto dell’avvenuto adempimento della promittente e del mancato conseguimento del risultato per fatto del terzo. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia l’illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 1381 e 1218 c.c. nonché dell’art. 112 c.p.c. Il motivo è dichiarato inammissibile perché promiscuo e confuso: cumula doglianze di fatto e di diritto, sostanziali e processuali, collettive e individuali, in violazione dei principi di specificità e autosufficienza del ricorso e del divieto di sindacato nel merito in cassazione, per di più in ipotesi di doppia conforme.

Nel merito della censura sul giudicato, la Corte rileva che dalla pronuncia n. 17168/2012 risulta testualmente essersi formato il giudicato sulla mancanza di colpa della promittente, in quanto questa si era adoperata presso i terzi ma il fatto promesso non si era compiuto per il loro comportamento, con conseguente obbligo di corrispondere l’indennizzo già liquidato equitativamente a ciascun lavoratore.

Ne deriva l’inammissibilità della nuova domanda risarcitoria: chi ha ricevuto l’indennizzo per mancanza di colpa non può invocare il risarcimento, che presuppone la colpa, perché la relativa causa petendi è alternativa e non concorrente rispetto a quella ex art. 1381 c.c.

Quanto al secondo motivo, relativo alla posizione della Regione, la Corte lo reputa egualmente promiscuo e di merito, e comunque infondato. La Corte d’appello ha escluso la responsabilità aquiliana dell’ente per difetto della fonte della condotta colposa e del nesso di causalità con la lesione patrimoniale, nonché per l’inconfigurabilità della responsabilità ex art. 2049 c.c., non emergendo alcun nesso di preposizione tra i due enti, ma solo una mera intersecazione fattuale delle rispettive posizioni obbligatorie.

Il ricorso è dunque rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite e con l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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