Amministratore di società e prova della subordinazione nel fallimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 34361 del 28.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, la qualità di amministratore di società di capitali è compatibile con quella di lavoratore subordinato della medesima società solo ove colui che invoca il credito da lavoro fornisca la prova dell’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita e dell’assoggettamento, nonostante la carica, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione nel suo complesso. L’accertamento di tale compatibilità costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione immune da vizi logici. La censura che contesti la valutazione del materiale probatorio, pur formalmente dedotta come violazione di legge, è inammissibile in cassazione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società di costruzioni per ottenere l’ammissione di crediti derivanti da un preteso rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale, per competenze non pagate in un arco di mesi e per una residua quota di trattamento di fine rapporto.

Il Tribunale aveva respinto l’opposizione. Premesso che l’opponente aveva rivestito nella società fallita dapprima la carica di amministratore delegato e successivamente quella di presidente del consiglio di amministrazione, il giudice del merito aveva ritenuto che la documentazione prodotta, seppur rilevante, non dimostrasse l’assoggettamento al vincolo della subordinazione, né tanto meno al potere disciplinare o di controllo, e che le prove orali articolate fossero inammissibili perché generiche e inconferenti. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza consolidata sul rapporto tra cariche sociali e lavoro subordinato. Per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato tra un membro del consiglio di amministrazione, o un amministratore delegato, e la società, occorre la prova del vincolo di subordinazione, cioè dell’assoggettamento, nonostante la carica, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo amministrativo nel suo complesso, oltre all’attribuzione di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale. Il Collegio richiama, tra le altre, Cass. n. 24972 del 2013, Cass. n. 19596 del 2016, Cass. n. 35088 del 2022 e Cass. n. 18502 del 2023.

Viene richiamato anche l’orientamento formatosi in ambito tributario, secondo cui sussiste assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società di capitali e la carica di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore unico della stessa, poiché il cumulo dei poteri di rappresentanza, direzione, controllo e disciplina rende impossibile la diversificazione delle parti del rapporto necessaria a riscontrare l’essenziale elemento della subordinazione. La compatibilità, si precisa, non va verificata solo in via formale, con riferimento allo statuto e alle delibere societarie, ma richiede l’accertamento concreto dello svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica (Cass. n. 5318 del 2025, conforme a Cass. n. 11161 e n. 36362 del 2021).

Su questa base la Corte rileva che i primi due motivi denunciano solo formalmente pretesi errores in iudicando, mentre nella sostanza contestano la valutazione del materiale probatorio operata dai giudici del merito. L’improprio riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c. e all’art. 2697 c.c. non regge: la violazione dell’art. 115 c.p.c. presuppone che il giudice abbia giudicato in contraddizione con la regola, dichiarando di non osservarla o fondandosi su prove non introdotte dalle parti; la violazione dell’art. 116 c.p.c. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice non abbia operato secondo il prudente apprezzamento o abbia attribuito a una prova il valore di una differente risultanza. La violazione dell’art. 2697 c.c. è censurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata secondo le regole di scomposizione tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020; Cass. n. 26739 del 2024).

Quanto al terzo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile per difetto di specificità. Il giudizio di irrilevanza della prova testimoniale articolata resta estraneo al perimetro del sindacato di legittimità: le scelte discrezionali del giudice di merito sulla rilevanza dei mezzi di prova sono riservate in via esclusiva al giudice del merito, salvo il controllo per vizi di motivazione (Cass. SS.UU. n. 8077 del 2012). Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile nel suo complesso, con condanna alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

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