Prova presuntiva e valutazione unitaria degli indizi nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 25611 del 18.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova presuntiva, il giudice di merito è tenuto, ai sensi dell’art. 2729 cod. civ., ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti. Il requisito della precisione attiene al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica; quello della gravità al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile dal fatto noto; quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, esige che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi univocamente convergenti. La denuncia in cassazione di violazione o falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. è prospettabile solo quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti, o fondi la presunzione su un fatto storico privo di tali requisiti, e non quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa.

Il Fatto

Il fallimento di una società propose azione revocatoria avverso la costituzione e l’integrazione di un fondo patrimoniale, nel quale erano confluiti beni dei coniugi, in proprietà esclusiva e in comproprietà. Il Tribunale dichiarò la cessazione della materia del contendere quanto al coniuge che aveva estromesso i beni dal fondo e inammissibile la domanda verso l’altro, evocato erroneamente come legittimato passivo. Le spese verso il fallimento furono poste a carico del coniuge soccombente in via virtuale.

La Corte d’Appello, in parziale riforma, condannò il fallimento a rifondere le spese all’altro coniuge, parte totalmente vittoriosa, e confermò la condanna del ricorrente. Questi propose ricorso per cassazione con sette motivi, contestando tra l’altro l’esistenza del credito risarcitorio del fallimento per irregolarità fiscali ascritte a mala gestio dell’amministratore.

La Motivazione della Corte

I primi sei motivi investono, sotto vari profili, i presupposti della revocatoria e la tenuta del ragionamento presuntivo svolto dal giudice di appello. Il ricorrente lamenta che la corte territoriale abbia attribuito efficacia probatoria al contenuto ideologico di un verbale di contestazione, confondendolo con il contenuto materiale, e che abbia omesso di esaminare un’ordinanza cautelare del tribunale delle imprese.

La Corte ricostruisce il percorso dei giudici di merito: essi non si sono limitati a considerare il verbale, ma hanno attribuito rilievo soprattutto agli avvisi di accertamento per omesso versamento delle imposte, notificati e divenuti definitivi. Il ragionamento presuntivo è stato articolato individuando singoli indizi gravi, precisi e concordanti e valutandoli nel loro complesso, secondo la c.d. convergenza del molteplice.

La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la censura ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. è ammissibile solo se il giudice di merito ha disatteso i paradigmi dell’art. 2729 cod. civ., e non quando si limiti a proporre una diversa ricostruzione del fatto o una diversa inferenza probabilistica. In tale ultima ipotesi la doglianza sconfina semmai nel paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., nei limiti ivi consentiti.

Quanto all’ordinanza cautelare, la Corte rileva che essa è stata espressamente esaminata e ritenuta irrilevante, riguardando un profilo di responsabilità diverso, relativo al ritardo nella messa in liquidazione della società. Le doglianze sul punto sollecitano un riesame del fatto e della prova, estraneo al sindacato di legittimità, e sono pertanto inammissibili. Infine, è manifestamente infondata la deduzione di motivazione apparente, poiché la motivazione esiste e rende percepibile il fondamento della decisione.

Il settimo motivo, relativo alla condanna alle spese, è inammissibile: si risolve in un non motivo e non considera i principi costanti in materia di soccombenza, secondo cui il sindacato di legittimità è limitato all’accertamento della violazione del principio e non si estende alla quantificazione, ove contenuta nei limiti tabellari. Il ricorso è rigettato, con integrale conferma dell’impianto decisorio impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *