Prova della tempestiva notifica postale dell’appello tributario mediante timbro sulla distinta (Cass. civ. Sez. V n. 34095 del 24.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la prova della tempestiva proposizione dell’appello notificato a mezzo del servizio postale può essere fornita mediante la produzione della distinta delle raccomandate recante il timbro datario dell’ufficio postale. Il timbro a calendario apposto dall’agente postale costituisce attestazione di pubblico agente e assume valore probatorio equipollente alla singola ricevuta di spedizione. L’eventuale assenza della sottoscrizione dell’impiegato postale in calce al timbro non inficia la capacità dimostrativa del documento, né è necessaria la dicitura “accettate”. La distinta priva del timbro postale resta, invece, un mero atto di parte, inidoneo a provare la data di spedizione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate iscriveva a ruolo le somme dovute da un contribuente per l’anno di imposta 2006, a seguito di un avviso di accertamento emesso dall’Ufficio territoriale e notificato con raccomandata. L’agente della riscossione notificava quindi la cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 14 d.P.R. n. 602/1973, per imposte, interessi e sopratasse.
Il contribuente impugnava la cartella e gli atti prodromici davanti alla C.t.p., che accoglieva il ricorso rilevando la nullità della cartella per mancata regolare notifica dell’avviso di accertamento. La C.t.r., in secondo grado, rigettava l’appello dell’Ufficio. Di qui il ricorso per cassazione dell’Agenzia.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia error in procedendo per violazione degli artt. 20 e 53 d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l’art. 156 cod. proc. civ., avendo la C.t.r. ritenuto inidonea la documentazione prodotta dall’Ufficio a provare la tempestività della notifica postale dell’appello.
La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 13452 del 2017: la prova principe della tempestività è la ricevuta di spedizione, ma anche l’avviso di ricevimento può valere come prova equipollente, purché la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario.
La giurisprudenza successiva ha precisato che la prova può essere offerta anche con la distinta delle raccomandate consegnate all’ufficio postale, quando rechi il timbro datario. Il timbro apposto sulla distinta-elenca predisposta dall’Avvocatura generale dello Stato rende certa la data di presentazione. Tale ricostruzione si fonda sulla considerazione che il timbro attesta la consegna degli atti all’operatore per l’inoltro, con valore equipollente alla ricevuta di spedizione.
La veridicità dell’attestazione è presidiata penalmente: l’apposizione del timbro a calendario da parte dell’agente postale costituisce attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell’esercizio delle funzioni. L’assenza di sottoscrizione in calce al timbro non incide sulla capacità dimostrativa del documento.
Pertanto la C.t.r. ha errato nel qualificare la distinta come “semplice foglio formato dalla stessa Agenzia”, omettendo di valutare il timbro dell’ufficio postale con data 15 gennaio 2018. Esso certificava la consegna per la notifica, tempestiva rispetto al termine del 16 gennaio 2018. Anche la costituzione in giudizio, avvenuta il 7 febbraio 2018, è rituale, decorrendo il termine dalla ricezione del plico. Il ricorso è accolto, con cassazione e rinvio.
Nota della Redazione
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