Ricorso inammissibile se mira a rivalutare prove già valutate in doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8973 del 04.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione l’apprezzamento in fatto dei giudici di merito, contrapponendone uno difforme, poiché la valutazione dei fatti e delle prove è sottratta al sindacato di legittimità. La denuncia della violazione delle regole sul libero convincimento degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non integra un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., ma un errore di fatto censurabile nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. In presenza di doppia conforme ex art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., la censura di omesso esame di fatti decisivi resta preclusa anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. è configurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella onerata, non se oggetto di censura sia la valutazione delle prove.

Il Fatto

Il lavoratore, dipendente di una Regione, impugna il licenziamento intimato a seguito di indagini penali, nel cui ambito era emerso l’allontanamento dal servizio in diverse occasioni senza la timbratura della scheda magnetica. Il giudice di primo grado rigetta l’impugnativa; la Corte d’Appello di Caltanissetta respinge il gravame, condividendo le motivazioni del primo giudice.

La Corte territoriale ritiene raggiunta la prova dei fatti in base alle risultanze delle indagini allegate all’ordinanza di applicazione delle misure cautelari, sufficientemente specifica la contestazione, non leso il diritto di difesa per l’instaurazione del procedimento accelerato e proporzionata la misura espulsiva, in assenza di elementi giustificativi. Il lavoratore propone ricorso per cassazione con cinque motivi; l’amministrazione regionale resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto inammissibile il controricorso, perché indica come controparte un soggetto diverso dal ricorrente e richiama passi di una sentenza di appello non corrispondente a quella impugnata.

Il primo e il quarto motivo sono valutati unitariamente: denunciano la nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. e per motivazione apparente ex artt. 132, n. 4, cod. proc. civ. e 2106 cod. civ.. La Corte li reputa inammissibili, perché dietro la prospettazione di errores in procedendo mirano a censurare la ricostruzione fattuale e il governo delle prove del giudice di merito, proponendo una lettura alternativa degli atti.

La sentenza impugnata è comunque ampiamente argomentata e attinge la soglia del minimo costituzionale, fondandosi non già sull’ordinanza cautelare ma sulle indagini di P.G. ad essa allegate e prodotte. La denuncia della violazione delle regole sul libero convincimento non configura un vizio ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., bensì un errore di fatto, censurabile solo ai sensi del n. 5, qui preclusa per la doppia conforme.

Gli ulteriori motivi, esaminati congiuntamente, concernono il diritto di difesa per l’applicazione del procedimento accelerato, la ritenuta integrazione della giusta causa di recesso e il giudizio di proporzionalità, nonché la regola sull’onere probatorio. La Corte rileva l’inammissibilità della censura ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. riferita a una contrattazione collettiva di livello non nazionale, richiamando il principio per cui la denuncia della violazione dei contratti collettivi è ammissibile solo per quelli nazionali.

Nel merito, le doglianze mirano in realtà alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, realizzando una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. Il giudice di merito ha escluso la lesione del diritto di difesa, ritenuto integrata la giusta causa e valutato la gravità della condotta senza automatismi, in assenza di giustificazioni del lavoratore; la violazione dell’art. 2697 cod. civ. risulta perciò erroneamente prospettata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con nulla sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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